Responsabilità per danno erariale: cos’è, chi ne risponde e cosa cambia con la Legge 1/2026
3 Maggio 2026 Tempo di lettura: 21 minuti

La responsabilità per danno erariale riguarda chi opera nella Pubblica Amministrazione o gestisce risorse pubbliche. Amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici possono essere chiamati a risponderne quando una condotta dolosa o gravemente colposa provoca una perdita economica per l’ente.

Le conseguenze possono incidere sul patrimonio personale del responsabile e sulla sua posizione professionale, oltre che sulla reputazione dell’amministrazione coinvolta.

La disciplina è stata modificata dalla Legge 1/2026, in vigore dal 22 gennaio 2026. La riforma è intervenuta su aspetti centrali della responsabilità amministrativo-contabile: la definizione di colpa grave, le ipotesi di esclusione della responsabilità, i limiti al risarcimento e la prescrizione.

Il danno erariale non riguarda soltanto i casi di gestione inefficiente o di uso scorretto di denaro pubblico. Può derivare anche da atti apparentemente regolari, quando la scelta compiuta produce un pregiudizio economico per l’amministrazione e non risulta coerente con l’interesse dell’ente.

In questo articolo l’Avv. Andrea de Bonis esamina il danno erariale, i soggetti che possono essere chiamati a rispondere, le novità introdotte dalla riforma del 2026 e le principali linee di prevenzione e difesa.

In sintesi

La responsabilità per danno erariale può riguardare amministratori, dirigenti, dipendenti pubblici e soggetti esterni legati alla PA da un rapporto di servizio.

Dopo la Legge 1/2026, la responsabilità resta personale e richiede dolo o colpa grave, ma la colpa grave è oggi definita dalla legge in ipotesi specifiche.

La riforma ha introdotto anche nuovi limiti al risarcimento, una disciplina più puntuale della prescrizione e un obbligo assicurativo, destinato a operare dal 2027, per chi assume incarichi con gestione di risorse pubbliche.

Danno erariale: significato e quando si configura

Il danno erariale è il pregiudizio economico subito dallo Stato, da un ente pubblico o da un’amministrazione a causa della condotta dolosa o gravemente colposa di un soggetto legato all’ente da un rapporto di servizio.

Il danno può consistere in:

  • danno emergente, cioè la perdita effettiva di denaro, beni o altre utilità patrimoniali;
  • lucro cessante, cioè il mancato conseguimento di un vantaggio economico che l’amministrazione avrebbe potuto ottenere.

Per fondare un’azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, il danno deve essere certo, attuale ed economicamente valutabile. Non bastano una perdita solo ipotetica, un rischio futuro o un pregiudizio eventuale.

La norma di riferimento è l’articolo 1 della Legge 20/1994, che disciplina la responsabilità amministrativo-contabile per chi arreca un danno all’erario. La disposizione va oggi letta nella versione modificata dalla Legge 1/2026, che è intervenuta su colpa grave, prescrizione e criteri di quantificazione del risarcimento.

Chi può rispondere per danno erariale

La responsabilità per danno erariale può riguardare chi è legato all’amministrazione da un rapporto di servizio. È questo il presupposto che attribuisce la controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, anche quando il soggetto non è un dipendente pubblico in senso formale.

Possono essere chiamati a rispondere:

  • dipendenti pubblici, funzionari e tecnici, per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • dirigenti e amministratori, quando assumono decisioni o gestiscono risorse pubbliche;
  • soggetti esterni all’amministrazione, se inseriti nell’attività dell’ente o incaricati della gestione di risorse, funzioni o servizi pubblici.

Rientrano in questa ultima categoria, a seconda dei casi, consulenti, fornitori, concessionari, incaricati di pubblico servizio e altri soggetti privati che operano nell’interesse dell’amministrazione.

La valutazione non dipende solo dal titolo formale dell’incarico. La Corte dei conti verifica la relazione funzionale con l’ente e il ruolo svolto nella gestione dell’attività pubblica. Anche un soggetto privato può quindi rispondere per danno erariale, quando partecipa alla gestione di risorse pubbliche o si inserisce nell’organizzazione amministrativa.

Danno erariale e Corte dei conti: chi giudica

I giudizi per danno erariale spettano alla Corte dei conti, giudice della responsabilità amministrativa e contabile.

La Corte accerta se la condotta contestata abbia provocato un pregiudizio economico all’amministrazione e se ricorrano i presupposti della responsabilità: rapporto di servizio, dolo o colpa grave, danno e nesso causale.

La Legge 1/2026 è intervenuta anche sulle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, ma non ha modificato la giurisdizione sui giudizi di responsabilità. Le azioni per danno erariale restano quindi davanti al giudice contabile.

Obbligo di denuncia del danno erariale: chi deve segnalare

Chi viene a conoscenza di un possibile danno erariale, per ragioni legate al proprio incarico, può avere l’obbligo di segnalarlo alla Procura regionale della Corte dei conti competente per territorio.

L’obbligo riguarda, in particolare, i responsabili delle strutture di vertice, i dirigenti e i responsabili di servizio. La segnalazione è dovuta quando, nell’esercizio delle proprie funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariale, anche a seguito della comunicazione di un dipendente.

Un obbligo specifico di denuncia immediata e diretta al procuratore regionale riguarda anche gli organi di controllo e di revisione e i dipendenti incaricati di funzioni ispettive.

La denuncia deve essere presentata senza ritardi ingiustificati. L’omissione o il ritardo possono determinare una responsabilità a carico di chi avrebbe dovuto attivarsi, quando la mancata segnalazione ha impedito di prevenire, limitare o recuperare il danno.

Chi è tenuto alla denuncia può quindi rispondere anche per la propria inerzia, distinta dalla condotta che ha generato il danno originario.

Dolo e colpa grave nel danno erariale dopo la legge 1/2026

La responsabilità per danno erariale è personale e richiede la presenza di dolo o colpa grave. La colpa lieve non è sufficiente. Resta inoltre fermo il limite dell’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

Il dolo ricorre quando il soggetto vuole l’evento dannoso. La Legge 1/2026 ha precisato che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento lesivo. Non basta, quindi, la sola consapevolezza della condotta.

La modifica più rilevante riguarda la colpa grave. Prima della riforma, la sua definizione era affidata soprattutto alla giurisprudenza, che la individuava in condotte di marcata negligenza, grave trascuratezza o inosservanza inescusabile dei doveri d’ufficio.

Con la Legge 1/2026, la colpa grave è stata ricondotta a ipotesi individuate dalla legge.

Dal 22 gennaio 2026, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 20/1994, come modificato dalla riforma, costituiscono colpa grave:

  • la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili. Per valutarla, il giudice considera il grado di chiarezza e precisione della norma violata, insieme alla gravità e all’inescusabilità dell’inosservanza;
  • il travisamento del fatto;
  • l’affermazione di un fatto la cui esistenza è esclusa in modo incontestabile dagli atti del procedimento;
  • la negazione di un fatto la cui esistenza risulta in modo incontestabile dagli atti del procedimento.

Fuori da queste ipotesi, la configurabilità della colpa grave richiede una verifica puntuale della condotta contestata, dell’attività svolta e del quadro normativo applicabile.

La riforma restringe quindi l’area della responsabilità per colpa grave e rende più prevedibile la valutazione del rischio per chi assume decisioni nella gestione di risorse pubbliche.

Quando non c’è colpa grave: pareri, giurisprudenza e controlli

La Legge 1/2026 ha previsto anche alcune ipotesi in cui la colpa grave è esclusa.

Non risponde a titolo di colpa grave il soggetto che:

  • si è conformato agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti al momento della condotta;
  • ha agito sulla base di pareri rilasciati dalle autorità competenti;
  • ha emanato o dato esecuzione a un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Nel caso di atto vistato e registrato dalla Corte dei conti, la responsabilità resta possibile solo in presenza di dolo.

Queste ipotesi rafforzano l’importanza della tracciabilità delle decisioni amministrative. Pareri, orientamenti giurisprudenziali e controlli preventivi possono assumere rilievo nella valutazione della condotta e nella difesa del soggetto chiamato a rispondere.

Dallo scudo erariale alla riforma 2026

La Legge 1/2026 si inserisce nel percorso avviato nel 2020 con il cosiddetto scudo erariale.

L’articolo 21, comma 2, del Decreto Semplificazioni, D.L. 76/2020, aveva limitato la responsabilità per le condotte attive ai soli casi di dolo. Per queste condotte, la colpa grave non era sufficiente a fondare la responsabilità.

La limitazione non si applicava invece ai danni derivanti da omissione o inerzia, che restavano contestabili anche in presenza di colpa grave.

La misura era stata introdotta per ridurre la cosiddetta paura della firma e favorire una maggiore rapidità dell’azione amministrativa, anche in relazione alla spesa collegata al PNRR. Pur essendo nata come misura temporanea, è stata prorogata più volte, fino al 31 dicembre 2025.

La Corte costituzionale, con la sentenza 132/2024, ha ritenuto la disciplina non irragionevole, valorizzandone la durata limitata e la situazione eccezionale nella quale era stata adottata. La stessa pronuncia ha però sollecitato una riforma stabile della responsabilità erariale.

Con la Legge 1/2026, il legislatore non ha prorogato la limitazione al dolo. Ha invece riscritto la disciplina generale della responsabilità amministrativo-contabile, intervenendo su:

  • colpa grave, oggi ricondotta a ipotesi individuate dalla legge;
  • cause di esclusione della colpa grave;
  • limiti al risarcimento;
  • decorrenza della prescrizione.

La riforma ha quindi superato il sistema temporaneo dello scudo erariale e ha introdotto una disciplina destinata ad applicarsi in via ordinaria. Il nuovo assetto riduce l’incertezza per chi amministra risorse pubbliche, ma non elimina la responsabilità per dolo o colpa grave.

Quanto si rischia di pagare per danno erariale

La Legge 1/2026 ha modificato in modo rilevante i criteri di quantificazione del risarcimento.

Prima della riforma, una volta accertata la responsabilità per colpa grave, il responsabile poteva essere condannato a risarcire l’intero danno. Oggi, salvo i casi di dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti deve ridurre l’addebito entro limiti stabiliti dalla legge.

Per la responsabilità da colpa grave, l’importo posto a carico del responsabile non può superare:

  • il 30% del pregiudizio complessivo accertato;
  • il doppio della retribuzione lorda annua percepita nell’anno di inizio della condotta lesiva, oppure nell’anno immediatamente precedente o successivo.

Per i titolari di organi politici, il riferimento è il doppio del compenso o dell’indennità percepita per la carica.

Tra i due limiti si applica quello che determina l’importo più basso. Nella quantificazione si tiene conto anche degli eventuali vantaggi conseguiti dall’amministrazione, secondo il principio della compensatio lucri cum damno.

La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 22 gennaio 2026, purché non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Per comprendere il funzionamento del doppio limite, si può ipotizzare una retribuzione lorda annua di 50.000 euro. Il limite collegato alla retribuzione sarà quindi pari a 100.000 euro.

Voce di calcoloScenario A: danno elevatoScenario B: danno contenuto
Pregiudizio accertato1.000.000 €30.000 €
Limite del 30% del danno300.000 €9.000 €
Limite del doppio della retribuzione lorda annua100.000 €100.000 €
Risarcimento massimo esigibile100.000 €9.000 €
Quota non coperta dalla condanna contabile900.000 €21.000 €

Nel primo scenario prevale il limite collegato alla retribuzione, perché più basso rispetto al 30% del danno. Nel secondo scenario prevale invece il limite del 30%, perché inferiore al doppio della retribuzione.

Gli importi hanno solo valore esemplificativo. La quantificazione dipende sempre dal danno accertato, dalla retribuzione o indennità rilevante, dal titolo della responsabilità e dagli eventuali vantaggi ottenuti dall’amministrazione.

Danno erariale e azione civile: l’amministrazione può chiedere altro?

I limiti introdotti dalla Legge 1/2026 riducono l’esposizione del responsabile davanti alla Corte dei conti nei casi di colpa grave. Resta però da valutare il rapporto tra giudizio contabile e possibile azione civile dell’amministrazione.

Negli esempi precedenti, una parte del danno non viene coperta dalla condanna contabile: 900.000 euro nel primo scenario, 21.000 euro nel secondo. Questa quota resta economicamente a carico dell’ente.

In alcune ipotesi, l’amministrazione potrebbe valutare un’azione davanti al giudice ordinario civile per il recupero della parte non coperta dalla condanna contabile. Si tratta di un passaggio da esaminare caso per caso, perché il giudizio civile segue regole diverse rispetto al giudizio davanti alla Corte dei conti.

Nel giudizio civile possono assumere rilievo alcuni aspetti specifici:

  • non si applicano il tetto del 30% e il potere riduttivo previsti per il giudizio contabile;
  • può rilevare anche la colpa lieve, secondo le regole ordinarie della responsabilità civile;
  • il termine di prescrizione può essere quello ordinario decennale, se ne ricorrono i presupposti;
  • l’obbligazione può trasmettersi agli eredi secondo le regole del codice civile.

Chi gestisce risorse pubbliche può quindi essere esposto a procedimenti diversi, con presupposti e conseguenze non coincidenti.

Per questa ragione, la valutazione del rischio non dovrebbe limitarsi al solo giudizio davanti alla Corte dei conti. Occorre considerare anche le possibili iniziative dell’amministrazione e impostare la strategia difensiva già nella fase iniziale della contestazione.

Prescrizione del danno erariale: termine di 5 anni e decorrenza

Il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni.

La Legge 1/2026 non ha modificato la durata del termine, ma è intervenuta sulla sua decorrenza. La prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, anche se l’amministrazione o la Procura contabile ne vengono a conoscenza in un momento successivo.

Resta prevista un’eccezione in caso di occultamento doloso del danno. In questa ipotesi, la prescrizione decorre dalla data della scoperta. Dopo la riforma, però, l’occultamento doloso non può coincidere con il semplice silenzio o con una mera omissione. Richiede una condotta attiva di frode oppure la violazione di specifici obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

La nuova disciplina collega quindi la decorrenza della prescrizione a un dato più stabile: la data del fatto dannoso. Allo stesso tempo, riduce i casi in cui il termine può essere spostato in avanti per effetto della scoperta successiva.

Tra le prime applicazioni della riforma, la Corte dei conti, Sezione Lombardia, sentenza n. 34/2026, ha dichiarato prescritta l’azione della Procura in assenza di un occultamento doloso del danno.

La Terza Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 42/2026, ha però precisato che la riforma va coordinata con il principio civilistico della conoscibilità oggettiva, previsto dall’articolo 2935 del codice civile. La prescrizione non decorre quando il fatto dannoso era privo di esteriorizzazione e non era quindi percepibile dall’amministrazione.

Danno all’immagine della PA: quando può essere contestato

Il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione è il pregiudizio subito dall’ente quando la sua reputazione e la sua credibilità vengono compromesse da condotte penalmente rilevanti.

Non coincide con un danno morale dell’amministrazione. Riguarda la perdita di fiducia dei cittadini nel corretto funzionamento dell’ente, con riflessi sui principi di buon andamento e imparzialità previsti dall’articolo 97 della Costituzione.

In passato, l’azione per danno all’immagine era ammessa solo per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale e richiamati dall’abrogato articolo 7 della Legge 97/2001.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 3/2026, depositata il 3 marzo 2026, hanno ampliato l’ambito dell’azione.

Secondo questa pronuncia, sulla base dell’articolo 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile, l’azione per danno all’immagine può essere proposta per tutti i delitti dolosi commessi a danno della Pubblica Amministrazione, quando ne deriva una lesione del prestigio dell’ente. Non rilevano quindi soltanto i reati contro la PA in senso stretto.

Il caso esaminato riguardava un soggetto condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso.

Resta necessario un presupposto processuale: l’azione richiede una sentenza penale irrevocabile di condanna. Se il giudizio penale si chiude con l’estinzione del reato per prescrizione, l’azione per danno all’immagine davanti alla Corte dei conti diventa improcedibile, perché manca un accertamento definitivo della responsabilità penale.

Restano invece valutabili le eventuali voci di danno patrimoniale derivanti dagli stessi fatti, se ne sussistono i presupposti.

La pronuncia estende quindi i casi nei quali può essere contestato il danno reputazionale alla Pubblica Amministrazione. Anche condanne per delitti diversi dai tradizionali reati contro l’amministrazione possono fondare un’azione contabile, se hanno danneggiato il prestigio dell’ente.

Danno da disservizio e incarichi non autorizzati

Il dipendente pubblico è tenuto all’obbligo di esclusività. Non può svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001.

La violazione dell’obbligo può produrre conseguenze diverse.

  1. Mancato riversamento dei compensi.
    Se l’incarico era astrattamente autorizzabile, ma è stato svolto senza autorizzazione preventiva, il compenso percepito deve essere riversato all’amministrazione di appartenenza. L’omesso versamento da parte del dipendente integra un’ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 53, commi 7 e 7-bis.
  2. Incompatibilità assoluta.
    Se l’attività è incompatibile con il pubblico impiego e non poteva essere autorizzata, il pregiudizio per l’ente può riguardare le somme retributive collegate al vincolo di esclusività e indebitamente percepite dal dipendente.
  3. Danno da disservizio.
    Il danno da disservizio è il pregiudizio che deriva dall’alterazione del buon funzionamento dell’ufficio. Non può essere presunto come effetto automatico della violazione dell’obbligo di esclusività. Per contestarlo, la Procura contabile deve provare la riduzione qualitativa delle prestazioni rese dal dipendente o l’effettiva compromissione della regolarità del servizio a causa del tempo sottratto all’amministrazione.

La distinzione tra queste ipotesi è rilevante anche per la difesa. Contestare un mancato riversamento di compensi è diverso dal difendersi da un addebito per danno da disservizio, che richiede una prova specifica e non può fondarsi su automatismi.

Assicurazione obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche

La Legge 1/2026 ha introdotto un obbligo assicurativo personale per chi assume incarichi che comportano la gestione di risorse pubbliche e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti.

La polizza deve essere stipulata a spese dell’interessato e deve coprire i danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave. Restano esclusi i danni derivanti da dolo.

L’obbligo può riguardare, tra gli altri:

  • dirigenti;
  • amministratori;
  • segretari comunali;
  • responsabili di servizio;
  • soggetti che esercitano poteri di gestione su fondi pubblici.

Occorre distinguere due date: la nuova disciplina della responsabilità erariale, relativa a colpa grave, limiti al risarcimento e prescrizione, è operativa dal 22 gennaio 2026; l’obbligo di stipulare la polizza, invece, decorre dal 1° gennaio 2027, a seguito del differimento previsto dal decreto Milleproroghe.

La riforma introduce anche una previsione processuale. Quando esiste una polizza, la compagnia assicurativa è litisconsorte necessario nel giudizio davanti alla Corte dei conti. Deve quindi partecipare al processo, insieme alle altre parti.

Questa previsione mira a rendere più stabile il recupero delle somme riconosciute dal giudice contabile, ma il quadro applicativo richiede ancora attenzione. Resta infatti in vigore il divieto per le pubbliche amministrazioni di sostenere i costi delle polizze per responsabilità erariale dei propri dipendenti, previsto dall’articolo 3, comma 59, della Legge 244/2007.

In attesa dei provvedimenti attuativi e dei primi orientamenti applicativi, è opportuno verificare caso per caso l’ambito soggettivo dell’obbligo, le condizioni di copertura e il coordinamento con il Codice di giustizia contabile.

Come prevenire e difendersi da una contestazione per danno erariale

La riforma del 2026 ha reso il rischio di responsabilità più prevedibile, ma non lo ha eliminato.

La posizione di chi amministra risorse pubbliche dipende dalle scelte compiute, dalla documentazione disponibile e dalla capacità di dimostrare le ragioni dell’azione amministrativa.

Sul piano della prevenzione, è utile adottare condotte tracciabili e coerenti con il quadro normativo applicabile. In particolare, possono assumere rilievo:

  • la richiesta di pareri alle autorità competenti;
  • il rispetto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti;
  • la motivazione puntuale delle decisioni;
  • la conservazione degli atti istruttori;
  • la verifica preventiva dei rischi nei procedimenti più complessi.

Questi accorgimenti riducono il rischio di errore e possono assumere valore difensivo se la condotta viene successivamente contestata.

Sul piano della difesa, il procedimento davanti alla Corte dei conti si apre di regola con l’invito a dedurre. È l’atto con cui il pubblico ministero contabile contesta i fatti e consente all’interessato di presentare le proprie difese prima dell’eventuale citazione in giudizio.

In questa fase è possibile:

  • contestare l’esistenza del danno;
  • dimostrare l’assenza di dolo o colpa grave;
  • far valere le cause di esclusione della colpa grave;
  • contestare il nesso causale;
  • discutere la quantificazione del danno;
  • eccepire la prescrizione.

L’invito a dedurre è quindi una fase centrale. Una difesa tempestiva e documentata può incidere sull’archiviazione, sulla delimitazione dell’addebito o sull’esito del successivo giudizio contabile.

Assistenza legale in materia di danno erariale e responsabilità contabile

La responsabilità per danno erariale rappresenta un rischio rilevante per chi opera nella Pubblica Amministrazione o gestisce risorse pubbliche. Amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici possono essere coinvolti in procedimenti davanti alla Corte dei conti, con conseguenze economiche, professionali e reputazionali.

Lo Studio Legale de Bonis assiste amministratori, dirigenti, funzionari pubblici, enti e operatori coinvolti in procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile.

L’assistenza riguarda sia la fase preventiva sia quella difensiva:

  • consulenza preventiva nella gestione di atti, procedimenti e risorse pubbliche;
  • valutazione del rischio di responsabilità erariale;
  • assistenza nella fase dell’invito a dedurre;
  • difesa nei giudizi davanti alla Corte dei conti;
  • supporto nella gestione dei rapporti tra procedimento contabile, azione civile e ulteriori responsabilità connesse.

L’obiettivo è individuare la strategia più adeguata rispetto al caso specifico, alla documentazione disponibile e alla fase in cui si trova il procedimento.

FAQ sul danno erariale

La riforma del 2026 si applica anche ai procedimenti già in corso?

Sì, in parte.
Le nuove regole sulla quantificazione del danno, compresi il potere riduttivo obbligatorio e il tetto del 30%, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 22 gennaio 2026, se non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
Lo stesso vale per la nuova definizione di colpa grave e per le relative cause di esclusione.
Chi ha un procedimento in corso può quindi trovarsi in una posizione diversa rispetto a quella precedente alla riforma.

Qual è la differenza tra il giudizio davanti alla Corte dei conti e quello civile?

Il giudizio davanti alla Corte dei conti accerta la responsabilità per danno erariale e applica le regole proprie della responsabilità amministrativo-contabile: dolo o colpa grave, potere riduttivo e limiti al risarcimento.
Il giudizio civile promosso dall’amministrazione segue regole diverse. Può mirare al recupero integrale del danno e non applica necessariamente i limiti previsti per il giudizio contabile.
Per questo, lo stesso fatto può essere valutato in sedi diverse, con conseguenze non coincidenti.

Gli eredi rispondono del danno erariale?

Davanti alla Corte dei conti, il debito per danno erariale si trasmette agli eredi solo nei casi di illecito arricchimento del soggetto responsabile.
Nel giudizio civile, invece, l’obbligazione può trasmettersi agli eredi secondo le regole ordinarie del codice civile.
La risposta dipende quindi dalla sede in cui viene proposta l’azione e dal titolo della responsabilità contestata.

Chi riceve un invito a dedurre è già stato citato in giudizio?

No. L’invito a dedurre non è ancora una citazione davanti alla Corte dei conti.
È l’atto con cui la Procura contabile contesta i fatti e consente al soggetto interessato di presentare memorie, documenti e deduzioni difensive prima dell’eventuale giudizio.
Questa fase è molto importante, perché può portare all’archiviazione, alla riduzione dell’addebito o a una diversa ricostruzione della condotta contestata.

Il danno erariale riguarda solo i dipendenti pubblici?

No. La responsabilità per danno erariale può riguardare anche soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione.
Possono essere chiamati a rispondere consulenti, concessionari, fornitori, incaricati di pubblico servizio e altri soggetti privati, quando gestiscono risorse pubbliche o sono inseriti nell’attività amministrativa dell’ente.
Il dato rilevante non è solo la qualifica formale, ma il rapporto di servizio con l’amministrazione.

La colpa lieve può fondare una responsabilità davanti alla Corte dei conti?

No. Davanti alla Corte dei conti la responsabilità per danno erariale richiede dolo o colpa grave.
La colpa lieve non basta per fondare la responsabilità amministrativo-contabile. Può però assumere rilievo in altre sedi, ad esempio in un eventuale giudizio civile promosso dall’amministrazione, se ne ricorrono i presupposti.

La Corte dei conti può valutare le scelte discrezionali dell’amministrazione?

La Corte dei conti non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione di merito delle scelte discrezionali.
Può però verificare se la decisione sia stata assunta nel rispetto della legge, dell’interesse pubblico, dei criteri di ragionevolezza e della corretta gestione delle risorse. Una scelta discrezionale non è automaticamente sindacabile, ma non è nemmeno sottratta a ogni controllo.

Una polizza assicurativa copre sempre il danno erariale?

No. La polizza per responsabilità erariale copre, nei limiti previsti dal contratto, i danni patrimoniali derivanti da colpa grave.
Non copre il dolo. Occorre inoltre verificare massimali, esclusioni, franchigie, retroattività, ultrattività e ambito soggettivo della copertura.
A far data dal 2027, per chi assume incarichi che comportano gestione di risorse pubbliche, la Legge 1/2026 prevede un obbligo assicurativo personale.

Il parere di un’autorità competente esclude sempre la responsabilità?

Il parere può escludere la colpa grave quando ricorrono i presupposti previsti dalla Legge 1/2026.
Occorre però verificare chi ha rilasciato il parere, quale quesito è stato posto, quali fatti erano stati rappresentati e se la condotta successiva si è effettivamente conformata al contenuto del parere.
Il parere non protegge condotte dolose o scelte fondate su dati incompleti, alterati o non corrispondenti agli atti.

Che differenza c’è tra danno erariale e responsabilità disciplinare?

Il danno erariale riguarda il pregiudizio economico subito dall’amministrazione ed è valutato dalla Corte dei conti.
La responsabilità disciplinare riguarda invece la violazione dei doveri di servizio ed è gestita dall’amministrazione datrice di lavoro, secondo le regole del pubblico impiego.
Lo stesso fatto può generare più conseguenze: contabili, disciplinari, civili o penali.

L’amministrazione può denunciare il danno erariale anche dopo molto tempo?

Sì, ma l’azione per il risarcimento del danno erariale resta soggetta alla prescrizione.
Il termine ordinario è di cinque anni. Dopo la Legge 1/2026, la decorrenza è collegata alla data del fatto dannoso, salvo il caso di occultamento doloso del danno.
Per questo, la data della condotta, la scoperta del danno e l’eventuale presenza di atti interruttivi devono essere valutate con attenzione.

Andrea de Bonis

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.

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