Perizia di variante ed errori progettuali: quando è consentita la modifica del contratto pubblico
2 Maggio 2025 Tempo di lettura: 6 minuti

L’equilibrio del nuovo Codice dei contratti pubblici

Il tema delle modifiche contrattuali e delle varianti rappresenta uno dei temi delicati nell’ambito dei contratti pubblici. Qui si confrontano principi fondamentali come la tutela della concorrenza, la trasparenza amministrativa, l’efficienza dell’azione pubblica e il rispetto del risultato contrattuale.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), completato dal correttivo introdotto nel 2024, ha affrontato questa complessa materia con un approccio sistematico, cercando di contemperare esigenze apparentemente opposte: da un lato, preservare la rigidità delle condizioni contrattuali fissate all’esito della gara; dall’altro, consentire quella flessibilità che la realtà operativa spesso impone durante l’esecuzione delle opere.

Il principio generale: immodificabilità del contratto e sopravvenienze

In linea con la normativa europea (art. 72 direttiva 2014/24/UE) e la consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione III, 6797/2023) il Codice ribadisce che il contratto di appalto è tendenzialmente immodificabile rispetto agli elementi essenziali determinati nella fase di gara.

Tuttavia, il legislatore è consapevole che l’esecuzione di un contratto pubblico può incontrare imprevisti tecnici o giuridici. L’articolo 120 D. Lgs. 36/2023 introduce un sistema che consente modifiche solo entro limiti rigorosi:

  • La modifica non deve snaturare l’assetto economico e funzionale del contratto;
  • L’operazione economica sottostante deve restare riconoscibile rispetto a quella originariamente posta a base di gara;
  • Il principio di trasparenza deve essere garantito, evitando elusioni delle procedure di evidenza pubblica.

Modifiche ammissibili: tra tipizzazione e tutela dell’affidamento

Il Codice disciplina puntualmente le ipotesi di modifiche ammissibili (articolo 120, comma 6), prevedendo sia fattispecie quantitative che qualitative. In particolare:

  • È ammessa la modifica dei lavori, servizi o forniture nel limite del cosiddetto quinto d’obbligo, senza necessità di rinegoziazione sostanziale delle condizioni contrattuali.
  • Sono consentite le modifiche previste espressamente nei documenti di gara, contenute in clausole chiare, precise e inequivocabili, conosciute e valutabili già in fase di partecipazione.

Questa impostazione tutela il principio dell’affidamento dei concorrenti, evitando che successivi mutamenti contrattuali avvantaggino indebitamente l’aggiudicatario.

Al di fuori di queste ipotesi tipizzate, ogni variazione è da considerarsi illegittima e può comportare la responsabilità dei funzionari che l’abbiano disposta.

Opzione contrattuale, variante e quinto d’obbligo: differenze e presupposti applicativi

Nel contesto dei contratti pubblici, è fondamentale distinguere tra opzione contrattualevariante e quinto d’obbligo, poiché ciascuna figura ha presupposti diversi, sia sotto il profilo giuridico che procedurale.

1. Opzione contrattuale: estensione già prevista nel bando

Definizione:
L’opzione è una facoltà prevista espressamente nei documenti di gara, che consente alla stazione appaltante di estendere l’oggetto del contratto (es. proroga, aumento delle quantità, servizi aggiuntivi).

Presupposti:

  • Deve essere indicata chiaramente nei documenti di gara (ex art. 120, comma 1, d.lgs. 36/2023);
  • Deve essere prevedibile e conoscibile da tutti i concorrenti;
  • Non richiede nuova procedura di gara, ma l’attivazione deve rispettare limiti quantitativi e temporali fissati in origine.

Esempio pratico:
Un contratto per la fornitura di beni può prevedere un’opzione per acquisti aggiuntivi fino al 20% del valore originario, entro 12 mesi dalla stipula.

2. Variante: modifica in corso d’opera per eventi sopravvenuti

Definizione:
La variante contrattuale è una modifica apportata al contratto in fase esecutiva, per ragioni tecniche, eventi imprevedibili o errori progettuali, che modifica l’oggetto, i tempi o i costi.

Presupposti (art. 120, commi 3-7):

  • Deve rientrare in una delle fattispecie tipizzate dalla norma (varianti necessarie, migliorative, per eventi imprevedibili, ecc.);
  • Deve rispettare i limiti di alterazione dell’equilibrio contrattuale;
  • Non deve determinare uno stravolgimento del contratto, altrimenti è necessaria una nuova gara.

Esempio pratico:
Durante i lavori si scopre una falda acquifera non rilevata: la variante geologica comporta un adeguamento del progetto esecutivo e un aumento dei costi coperto nel quadro economico.

Se l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi determinati per le lavorazioni introdotte dalla variante, la contestazione deve essere formalizzata con riserva.

3. Quinto d’obbligo: variazione quantitativa limitata

Definizione:
Il quinto d’obbligo è una particolare forma di variante, tipica del diritto amministrativo italiano, che consente alla stazione appaltante di imporre variazioni fino al 20% dell’importo originario del contratto, senza necessità di rinegoziazione delle clausole.

Presupposti:

  • L’intervento rientra nell’oggetto originario del contratto;
  • Non comporta modifiche sostanziali né necessità di nuova gara;
  • È unilateralmente eseguibile da parte della PA (salvo compensi aggiuntivi nei limiti di legge).

Esempio pratico:
In un contratto per lavori stradali, l’amministrazione ordina un aumento del 15% delle quantità di asfalto da posare: ciò rientra nel quinto d’obbligo.

Le novità del correttivo 2024: ampliamento delle ipotesi di modifica

Con l’obiettivo di chiarire ulteriormente il regime delle modifiche contrattuali, il correttivo 2024 ha introdotto rilevanti innovazioni con riguardo alle varianti:

  • Modifiche migliorative: sono ammesse variazioni che, senza comportare maggiori costi, determinino un miglioramento qualitativo dell’opera o la riduzione dei tempi di esecuzione. Questa previsione incentiva un approccio dinamico alla gestione del contratto, valorizzando la qualità del risultato.
  • Soluzioni tecniche sopravvenute: il direttore dei lavori può disporre modifiche necessarie per superare questioni tecniche emerse solo durante l’esecuzione, purché i relativi oneri trovino copertura nel quadro economico originario.

Varianti in corso d’opera: cause impreviste e imprevedibili

Il secondo ambito di intervento del correttivo riguarda le varianti in corso d’opera. Restano confermate, con significative integrazioni, le varianti giustificate da cause impreviste e imprevedibili quali:

  • Nuove disposizioni normative o regolamentari;
  • Provvedimenti di autorità amministrative o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  • Eventi naturali straordinari e imprevedibili, rientranti nella nozione di forza maggiore;
  • Rinvenimenti imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione, dovuti a 
  • Sorprese geologiche, ossia problematiche tecniche sorte in sede di esecuzione non prevedibili (Cassazione civile, I, n. 27830/2024).

Queste disposizioni rafforzano la tenuta giuridica delle varianti e consolidano il quadro normativo nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

La gestione degli errori progettuali

Un’importante novità introdotta dal correttivo riguarda la gestione degli errori o omissioni progettuali.

Le stazioni appaltanti devono procedere tempestivamente, in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore, alla verifica degli errori nella progettazione esecutiva e all’individuazione di soluzioni operative che consentano la prosecuzione dei lavori senza rallentamenti o contenziosi.

Tale disciplina mira a garantire la continuità dell’esecuzione, riducendo i rischi di paralisi contrattuale e contenendo i costi derivanti da ritardi o interruzioni.

Conclusioni: tra rigidità e flessibilità, il principio del risultato

Le nuove norme in materia di modifiche contrattuali realizzano un delicato ma ambizioso obiettivo:

  • Da un lato, garantire la legalità, prevenendo arbitrii e alterazioni ingiustificate dei contratti pubblici;
  • Dall’altro, garantire la necessaria flessibilità operativa, essenziale per il completamento efficace e tempestivo delle opere.

In ultima analisi, il correttivo si muove nella direzione di valorizzare il principio del risultato — cardine del nuovo Codice dei contratti pubblici — nella consapevolezza che il successo di un appalto si misura non solo nella regolarità della gara, ma anche nella qualità e nella tempestività dell’esecuzione del contratto pubblico.

Andrea de Bonis

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.

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