Limiti del subappalto nel Codice appalti: percentuali, divieti e condizioni
13 Settembre 2026 Tempo di lettura: 17 minuti

La quota subappaltabile dipende dalla composizione del contratto, dalle categorie di lavorazioni e dalle prescrizioni della singola procedura. L’articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, consente all’appaltatore di affidare a terzi una parte delle prestazioni, ma stabilisce alcuni divieti. 

Per l’impresa, un’interpretazione errata dei limiti può influire sulla formulazione dell’offerta, sulla qualificazione richiesta e sulla successiva autorizzazione. Per la stazione appaltante, la limitazione deve essere formulata e motivata correttamente. 

Nell’articolo, l’avvocato Andrea de Bonis, amministrativista specializzato in appalti pubblici, esamina gli elementi necessari per individuare la quota subappaltabile e gestire correttamente l’affidamento.

Quali limiti si applicano al subappalto

Il Codice dei contratti pubblici  non stabilisce in modo predeterminato la quota subappaltabilei. Negli appalti di lavori occorre distinguere la categoria prevalente dalle categorie scorporabili e verificare le prescrizioni contenute negli atti di gara.

Se l’appalto comprende un’unica categoria SOA, la quota subappaltata deve essere inferiore al 50%. In presenza di più categorie, la stessa percentuale non può essere applicata automaticamente a ciascuna di esse.

Dal limite del 30% alla disciplina attuale

Per molti anni la normativa italiana ha imposto una percentuale massima applicabile all’intero contratto. L’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 fissava inizialmente il limite al 30%.

Le restrizioni automatiche sono state contestate in sede europea perché applicate senza considerare le caratteristiche del singolo affidamento. Il legislatore ha quindi modificato più volte la percentuale:

PeriodoPercentuale massima generale
Dal 201630%
Dal 201940%
Dal 1° giugno al 31 ottobre 202150%
Dal 1° novembre 2021Nessun tetto percentuale generale

Il limite generale è stato eliminato prima dell’entrata in applicazione del D.Lgs. 36/2023. L’articolo 49 del D.L. 77/2021 ha sostituito la percentuale uguale per tutti con un sistema basato sulle prestazioni riservate all’aggiudicatario e sulla motivazione contenuta negli atti di gara. Per le procedure soggette al Codice precedente occorre verificare la data e la disciplina applicabile alla gara.

Differenza tra subappalto e subaffidamento

Il subappalto si ha quando l’appaltatore affida a un’altra impresa l’esecuzione di una parte dei lavori, dei servizi o delle forniture dovuti alla stazione appaltante. 

Con il termine subaffidamento si indicano comunemente gli altri contratti conclusi dall’appaltatore per eseguire la commessa, senza trasferire al terzo una parte delle prestazioni dovute alla stazione appaltante. L’articolo 119 li definisce «subcontratti che non sono subappalti».

Il subappalto deve essere autorizzato dalla stazione appaltante, mentre il subaffidamento deve essere comunicato prima dell’inizio della prestazione, indicando il nome del subcontraente, l’importo e l’oggetto del contratto.

Come si qualifica il contratto

La denominazione scelta dalle imprese non è sufficiente per determinare la natura del rapporto. Un contratto può essere considerato un subappalto se attribuisce al terzo l’esecuzione di una parte della prestazione compresa nell’appalto pubblico, con autonomia organizzativa e assunzione del relativo rischio.

Il subappaltatore non mette semplicemente a disposizione personale o materiali. Assume una parte dell’attività affidata all’appaltatore e la svolge attraverso la propria organizzazione. 

Il subaffidamento, invece, può riguardare attività accessorie o strumentali che non trasferiscono al terzo una parte delle prestazioni dovute alla stazione appaltante.

Soglie per l’assimilazione al subappalto: 2%, 100.000 euro e manodopera

Per gli appalti di lavori, l’articolo 119 assimila al subappalto alcuni contratti che richiedono l’impiego di manodopera, comprese le forniture con posa in opera e i noli a caldo. L’assimilazione opera quando ricorrono entrambe queste condizioni:

  1. il valore del singolo contratto supera il 2% dell’importo delle prestazioni affidate oppure supera 100.000 euro;
  2. il costo della manodopera e del personale supera il 50% dell’importo del subcontratto.

Le soglie non permettono di qualificare automaticamente come subaffidamento qualsiasi contratto di importo inferiore. Il parere MIT n. 3656 del 2 ottobre 2025 chiarisce che un contratto può essere un subappalto anche sotto il 2% o sotto i 100.000 euro, se il terzo assume l’esecuzione di una parte delle prestazioni dell’appalto con una propria organizzazione e a proprio rischio.

Lo stesso articolo 119 prevede termini ridotti per l’autorizzazione dei subappalti o cottimi inferiori a queste soglie. Un affidamento di importo ridotto può dunque conservare la natura di subappalto.

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappalto necessario

Negli appalti di lavori, l’importo complessivo viene suddiviso in categorie indicate nei documenti di gara. La categoria di importo più elevato è la categoria prevalente; le altre sono le categorie scorporabili.

La suddivisione permette di stabilire quali qualificazioni SOA deve possedere l’impresa e quali lavorazioni possono essere affidate a operatori qualificati. Per conoscere la quota subappaltabile occorre quindi leggere la tabella delle categorie contenuta nel bando o nel disciplinare.

Quanto si può subappaltare nella categoria prevalente

L’articolo 119 vieta di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente. Per gli appalti con un’unica categoria SOA, il parere MIT n. 3915 dell’11 dicembre 2025 traduce il divieto in una percentuale: l’appaltatore può subappaltare meno del 50% dei lavori.

Il subappaltatore non deve possedere una qualificazione SOA riferita all’intero appalto, ma deve essere qualificato per la categoria e per l’importo delle lavorazioni ricevute. Negli appalti suddivisi in più categorie, il limite riguarda le lavorazioni comprese nella categoria prevalente e non può essere esteso automaticamente alle categorie scorporabili.

Quando una categoria scorporabile può essere affidata integralmente

Le categorie scorporabili comprendono lavorazioni diverse da quelle della categoria prevalente e separabili da essa ai fini della qualificazione. Una categoria scorporabile può essere subappaltata integralmente quando la disciplina applicabile e gli atti di gara lo consentono, ma la sola classificazione come scorporabile non è sufficiente.

Devono essere verificati:

  • gli obblighi di esecuzione diretta stabiliti dalla stazione appaltante;
  • la qualificazione richiesta per quella categoria;
  • la qualificazione posseduta dall’appaltatore;
  • la qualificazione del futuro subappaltatore;
  • le eventuali condizioni indicate nel bando e nel disciplinare.

Il parere MIT n. 4042 del 2 marzo 2026 ha esaminato categorie scorporabili introdotte durante l’esecuzione per lavori supplementari non previsti nel progetto iniziale. Il MIT ne ha ammesso il subappalto integrale quando l’atto relativo ai nuovi lavori non impone l’esecuzione diretta e le imprese possiedono le qualificazioni richieste. La risposta riguarda la fattispecie descritta nel quesito e non rende integralmente subappaltabile ogni categoria scorporabile.

Dichiarazione di subappalto necessario e DGUE

Il subappalto necessario, chiamato anche qualificante, viene utilizzato quando l’impresa vuole partecipare alla gara ma non possiede la qualificazione richiesta per eseguire una categoria scorporabile.

L’impresa può ricorrervi se possiede nella categoria prevalente una qualificazione adeguata anche all’importo delle lavorazioni scorporabili che non eseguirà direttamente. Deve però dichiarare nell’offerta che tali lavorazioni saranno affidate a un operatore qualificato.

La dichiarazione deve rendere riconoscibili le categorie per le quali l’impresa ricorre al subappalto necessario. La delibera ANAC n. 85 dell’11 marzo 2026 ha ritenuto insufficiente una dichiarazione che non indicava i lavori o le parti di opere da subappaltare. L’omissione non poteva essere corretta mediante soccorso istruttorio perché riguardava i requisiti necessari per partecipare alla gara.

La FAQ ANAC aggiornata al 20 aprile 2026 precisa che non serve sempre una dichiarazione separata. Se i documenti di gara non richiedono un modulo specifico, può essere sufficiente compilare il riquadro del Documento di gara unico europeo (DGUE) dedicato al subappalto, purché siano indicate la volontà di ricorrere al subappalto necessario e le relative categorie.

Divieti di subappalto e limiti fissati dalla stazione appaltante

Accanto ai divieti stabiliti dall’articolo 119, altre limitazioni dipendono dalla singola gara. La stazione appaltante può riservare determinate prestazioni all’esecuzione diretta dell’aggiudicatario, ma deve indicarle nei documenti di gara e spiegare le ragioni della scelta nella decisione di contrarre.

Prestazioni da eseguire direttamente e motivazione

La stazione appaltante non può inserire negli atti una formula generica come «il subappalto è vietato» senza individuare le prestazioni interessate. 

L’articolo 119, comma 2 consente di limitare il subappalto in relazione:

  • alla natura o alla complessità delle prestazioni;
  • alla necessità di rafforzare il controllo del cantiere o degli altri luoghi di lavoro;
  • alla tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza;
  • alla prevenzione delle infiltrazioni criminali.

La motivazione deve riferirsi alle lavorazioni riservate all’aggiudicatario. Non è sufficiente riprodurre l’elenco previsto dalla norma senza spiegare il rapporto con le caratteristiche dell’affidamento.

Il parere MIT n. 2158 del 7 aprile 2025 esclude che la stazione appaltante possa vietare il subappalto senza questa valutazione. Ammette che la motivazione possa riguardare anche l’unica tipologia di prestazione compresa nel contratto, purché la scelta sia specifica e adeguatamente motivata.

Se la limitazione impedisce la partecipazione o non consente di formulare l’offerta, l’impresa deve valutare tempestivamente se e quando impugnare il bando di gara.

Quando la limitazione è fondata sulla prevenzione delle infiltrazioni criminali, l’articolo 119 detta una disciplina particolare per i subappaltatori iscritti nelle white list o nell’Anagrafe antimafia degli esecutori. Tale previsione riguarda la valutazione del rischio di infiltrazione e non elimina i limiti fondati su ragioni diverse.

Subappalto: dichiarazione, contratto e autorizzazione

La dichiarazione resa durante la gara, il deposito del contratto e l’autorizzazione della stazione appaltante intervengono in momenti diversi. Nell’offerta, l’operatore economico indica quali prestazioni intende subappaltare. Dopo l’aggiudicazione individua il subappaltatore, stipula il contratto e trasmette la documentazione necessaria.

Che cosa indicare nell’offerta per ricorrere al subappalto

L’articolo 119, comma 4, lettera c), richiede di indicare nell’offerta:

  • i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare;
  • i servizi o le forniture, anche limitatamente ad alcune loro parti, che saranno affidati a un’altra impresa.

La dichiarazione deve individuare le prestazioni da subappaltare, mentre non è richiesta, in via generale, l’indicazione del nome del subappaltatore. Quest’ultimo può essere scelto dopo l’aggiudicazione, purché possieda le qualificazioni necessarie e non ricorrano cause di esclusione.

La stazione appaltante può autorizzare soltanto il subappalto relativo alle prestazioni dichiarate in gara. Una formula generica può non essere sufficiente quando il concorrente ricorre al subappalto necessario: in tale ipotesi devono risultare anche le categorie interessate.

Documenti e tempi dell’autorizzazione al subappalto

L’affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data prevista per l’inizio delle prestazioni. Il contratto deve identificare l’oggetto, l’estensione operativa ed economica delle attività affidate.

Alla trasmissione si accompagnano la dichiarazione relativa a eventuali rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile e la documentazione con cui il subappaltatore attesta:

  • l’assenza delle cause di esclusione;
  • il possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni affidate;
  • la qualificazione necessaria, quando prevista.

La stazione appaltante decide sulla richiesta entro trenta giorni. Il termine può essere prorogato una sola volta in presenza di giustificati motivi. Se l’amministrazione non adotta un provvedimento entro il termine applicabile, l’autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o i cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate oppure inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della metà. Il termine di venti giorni riguarda il deposito anticipato del contratto; quello di trenta giorni riguarda la decisione della stazione appaltante.

Aumento dell’importo del subappalto e autorizzazione integrativa

L’autorizzazione è riferita al subappalto descritto nella richiesta e nel contratto trasmesso. L’articolo 119, comma 2, richiede un’autorizzazione integrativa quando varia l’oggetto del subappalto e ne viene aumentato l’importo.

L’affidatario deve comunicare la modifica e ottenere l’ulteriore autorizzazione prima di affidare al subappaltatore le prestazioni aggiuntive. La stazione appaltante deve poter verificare la corrispondenza tra le nuove prestazioni, il contratto modificato e le qualificazioni del subappaltatore.

Subappalto a cascata

Il subappalto a cascata ricorre quando il subappaltatore affida a un’altra impresa una parte delle prestazioni ricevute dall’appaltatore principale. Si parla anche di subappalto di secondo livello o di ulteriore subappalto.

Un’impresa incaricata di realizzare un edificio scolastico può, ad esempio, subappaltare gli impianti elettrici a un operatore specializzato. Se quest’ultimo affida a una terza impresa la posa dei cavi, si ha un subappalto a cascata.

Il D.Lgs. 36/2023 ha superato il divieto generale previsto dal Codice precedente. La stazione appaltante può però indicare nei documenti di gara quali prestazioni, pur essendo subappaltabili al primo livello, non possono essere affidate a un ulteriore subappaltatore

La limitazione deve essere collegata alle caratteristiche dell’appalto, alla natura o alla complessità delle lavorazioni e all’esigenza di:

  • rafforzare il controllo delle attività di cantiere o degli altri luoghi di lavoro;
  • assicurare una tutela più intensa delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza;
  • prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici ha precisato che all’ulteriore subappalto si applicano l’articolo 119 e le altre disposizioni del Codice dedicate al subappalto. Anche l’impresa collocata al livello successivo deve possedere le qualificazioni necessarie e risultare priva delle cause di esclusione. Devono essere rispettati gli obblighi relativi al contratto, alla trasmissione dei documenti e all’autorizzazione.

Pagamento diretto al subappaltatore

Di norma, il corrispettivo delle prestazioni eseguite dal subappaltatore viene versato dall’appaltatore. Nei casi indicati dall’articolo 119, comma 11, è invece la stazione appaltante a corrispondere direttamente l’importo maturato. Il pagamento diretto riguarda anche i titolari dei subcontratti che il comma 2 non qualifica come subappalti, quando ricorrono i presupposti previsti.

Quando la stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore

La stazione appaltante paga direttamente il subappaltatore in tre casi:

  1. quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa;
  2. quando l’appaltatore non adempie ai propri obblighi di pagamento;
  3. quando il subcontraente ne fa richiesta e la natura del contratto consente il pagamento diretto.

Al ricorrere di uno dei presupposti, la stazione appaltante deve eseguire il pagamento diretto, come confermato dal parere n. 3538 del 23 giugno 2025 del Supporto giuridico del MIT.

Pagamento diretto e responsabilità solidale dell’affidatario

Il pagamento diretto non esclude la responsabilità dell’appaltatore. L’articolo 119, comma 6, distingue due forme di responsabilità solidale:

  • il contraente principale e il subappaltatore rispondono nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni comprese nel contratto di subappalto;
  • l’aggiudicatario risponde con il subappaltatore degli obblighi retributivi e contributivi verso i lavoratori.

Ma quando il pagamento diretto dipende dalla qualifica di microimpresa o piccola impresa oppure dalla richiesta del subcontraente compatibile con la natura del contratto, l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale relativa agli obblighi retributivi e contributivi.

L’eccezione non riguarda la responsabilità verso la stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni affidate e non opera quando il pagamento diretto è disposto a causa dell’inadempimento dell’appaltatore.

Quota per le PMI e revisione prezzi nei contratti di subappalto

Il D.Lgs. 209/2024 ha introdotto una quota riservata alle piccole e medie imprese e ha reso obbligatorie le clausole di revisione dei prezzi anche nei rapporti con i subappaltatori.

Quota destinata alle piccole e medie imprese

L’articolo 119 stabilisce che almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili deve essere affidato a piccole e medie imprese, secondo la definizione contenuta nell’Allegato I.1 al Codice.

La percentuale non costituisce un nuovo limite massimo al subappalto e non impone all’aggiudicatario di subappaltare il 20% dell’intero contratto. Indica la quota delle prestazioni subappaltabili da affidare alle PMI quando l’operatore ricorre al subappalto.

L’operatore economico può indicare nell’offerta una soglia diversa, motivandola in relazione all’oggetto dell’appalto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. La diversa soglia e le relative ragioni devono risultare già dall’offerta.

La documentazione deve permettere di ricostruire quali prestazioni siano comprese nella quota, il loro valore e la qualifica delle imprese alle quali vengono affidate.

Clausole di revisione prezzi nei contratti di subappalto

Il Correttivo ha introdotto l’obbligo di inserire le clausole di revisione dei prezzi nei contratti di subappalto e nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

La clausola deve riferirsi alle prestazioni del singolo rapporto ed essere coerente con l’articolo 60 e con gli articoli 8 e 14 dell’Allegato II.2-bis, dedicati ai subappalti di lavori e ai subappalti di servizi o forniture.

La revisione si attiva quando ricorrono le condizioni oggettive previste dal Codice e si applica alle prestazioni effettivamente eseguite dal subappaltatore. L’adeguamento riconosciuto all’appaltatore principale non determina automaticamente il pagamento dello stesso importo al subappaltatore: la somma deve essere calcolata secondo la clausola contenuta nel suo contratto, le prestazioni eseguite e gli indici applicabili.

Cosa controllare negli atti di gara e nel contratto

Prima di predisporre l’offerta o la richiesta di autorizzazione occorre confrontare i seguenti documenti.

  1. Decisione di contrarre. Contiene la motivazione delle prestazioni riservate all’esecuzione diretta e delle eventuali limitazioni al subappalto a cascata.
  2. Bando, disciplinare e capitolato. Identificano le prestazioni, le condizioni di esecuzione e gli eventuali limiti al subappalto. Una prescrizione può comparire soltanto in uno dei documenti di gara.
  3. Categorie e classifiche. Negli appalti di lavori devono essere individuate la categoria prevalente, le categorie scorporabili e le rispettive classifiche, da confrontare con le qualificazioni delle imprese.
  4. DGUE e offerta. Devono indicare le prestazioni da subappaltare, le categorie interessate dal subappalto necessario e l’eventuale scelta di una quota diversa da quella destinata alle PMI, con la relativa motivazione.
  5. Contratto di subappalto. Deve identificare l’ambito operativo, economico e prestazionale dell’affidamento e contenere le clausole richieste sul trattamento dei lavoratori, sui costi della manodopera e della sicurezza, sugli standard qualitativi e sulla revisione dei prezzi.
  6. Richiesta e provvedimento di autorizzazione. Devono corrispondere alle prestazioni, all’importo e all’impresa indicati nel contratto trasmesso, oltre ad attestare i requisiti e l’assenza delle cause di esclusione.

Durante l’esecuzione, prestazioni, importi e imprese devono corrispondere a quanto dichiarato e autorizzato.

Assistenza nella gestione del subappalto

Lo Studio legale De Bonis assiste imprese e stazioni appaltanti nell’individuazione delle prestazioni subappaltabili, nella redazione e nella revisione dei contratti, nelle richieste di autorizzazione e nella gestione delle contestazioni sorte durante l’esecuzione.

Se occorre verificare un limite previsto dagli atti di gara, predisporre una richiesta di autorizzazione o esaminare un provvedimento già adottato, è possibile richiedere assistenza in materia di appalti e contratti pubblici.

Domande frequenti sui limiti del subappalto

È ammesso il subappalto di sola manodopera?

Non è ammesso il subappalto che si riduce alla fornitura di personale. Il subappaltatore deve organizzare attività e mezzi, esercitare il potere direttivo sui propri lavoratori e assumere il rischio economico dell’esecuzione.
La forte componente di manodopera non rende di per sé illecito il contratto. Occorre verificare se chi organizza il lavoro, impartisce le direttive e risponde del risultato. Il Comune di Milano, nella risposta aggiornata il 16 febbraio 2026, distingue l’esecuzione organizzata dal subappaltatore dalla mera messa a disposizione di personale, che può integrare una somministrazione o un’interposizione illecita di manodopera.

L’affidamento a un lavoratore autonomo è sempre escluso dal subappalto?

No. L’articolo 119, comma 3, lettera a), esclude dal subappalto l’affidamento a lavoratori autonomi di attività secondarie, accessorie o sussidiarie. L’affidatario deve comunque comunicarle alla stazione appaltante.
L’esclusione dipende dalla natura del soggetto incaricato e dal rapporto tra la sua attività e le prestazioni comprese nell’appalto. La sola stipula di un contratto di lavoro autonomo non permette di qualificare qualsiasi incarico come attività esclusa dal subappalto. Occorre esaminare il contenuto dell’incarico, il collegamento con l’oggetto dell’appalto e l’autonomia organizzativa del professionista.

Quali conseguenze derivano dal subappalto non autorizzato?

Le attività in subappalto possono iniziare soltanto dopo il rilascio dell’autorizzazione o la formazione del silenzio-assenso.
Per le opere riguardanti la pubblica amministrazione, l’articolo 21 della Legge 646/1982 attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere ricevute senza l’autorizzazione dell’autorità competente.
La disposizione prevede la reclusione da uno a cinque anni e una multa determinata in rapporto al valore delle opere. Le sanzioni interessano anche il subappaltatore e l’affidatario del cottimo. L’amministrazione appaltante può inoltre chiedere la risoluzione del contratto principale.
La previsione di una responsabilità penale riguarda specificamente il subappalto o il cottimo non autorizzato di opere relative alla pubblica amministrazione. Non può essere estesa automaticamente a ogni subcontratto, servizio o fornitura. Per le altre ipotesi devono essere esaminate la natura delle prestazioni, la disciplina applicabile e le clausole del contratto.

Andrea de Bonis

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.

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