Normativa impianti fotovoltaici: le regole per l’installazione
7 Ottobre 2026 Tempo di lettura: 22 minuti

Il regime amministrativo di un impianto fotovoltaico dipende dalla potenza, dalla collocazione e dai vincoli presenti sull’area. Prima di avviare i lavori, bisogna verificare se l’intervento rientra nell’attività libera, richiede una procedura abilitativa semplificata (PAS), oppure un’autorizzazione unica.

Per un’impresa che progetta un impianto sul tetto di un capannone o un proprietario che intende utilizzare un terreno, individuare il regime corretto permette di stabilire quali adempimenti precedono i lavori e quando è possibile iniziarli. Un errore può comportare sanzioni e, nei casi previsti dalla legge, l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.

Le norme che regolano l’installazione del fotovoltaico

Il D.Lgs. 190/2024, Testo Unico sulle fonti rinnovabili, disciplina la costruzione e l’esercizio degli impianti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. La sua disciplina si coordina con le disposizioni regionali e con le norme sull’edilizia, sul paesaggio, sulla connessione alla rete e sulla sicurezza. Per gli edifici si applicano anche gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.

NormaCosa disciplina
D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, Testo Unico sulle fonti rinnovabiliRegimi di attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica; aree idonee; sanzioni
D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178Correttivo al Testo Unico: definizioni, procedimenti e allegati A, B e C
D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla L. 15 gennaio 2026, n. 4Disciplina delle aree idonee inserita nel Testo Unico e regimi semplificati per gli impianti collocati in tali aree
D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito dalla L. 10 aprile 2026, n. 49Connessioni alla rete, coordinamento tra titoli abilitativi, rifacimento degli impianti in aree industriali
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico dell’ediliziaAdempimenti e titoli edilizi per le opere necessarie all’impianto, comprese CILA e SCIA nei rispettivi ambiti di applicazione
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31Autorizzazione paesaggistica e interventi che ne sono esclusi
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5Piattaforma SUER e obblighi di integrazione delle rinnovabili negli edifici
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37Installazione degli impianti negli edifici e dichiarazione di conformità
Norme CEI 0-21 e CEI 0-16Regole tecniche per la connessione alle reti in bassa tensione e in media e alta tensione

L’art. 1, comma 3, del Testo Unico ha previsto l’adeguamento delle Regioni e degli enti locali ai principi del decreto entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore. In sede di adeguamento, questi enti potevano introdurre ulteriori semplificazioni, anche innalzando le soglie di potenza previste dagli allegati A e B per l’attività libera e la procedura abilitativa semplificata.

Il termine è scaduto il 28 giugno 2025. In mancanza di adeguamento entro tale data, si applica il decreto. 

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome restano ferme le modalità di adeguamento previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Prima di individuare il regime applicabile all’impianto, occorre quindi verificare anche la disciplina regionale e le disposizioni locali pertinenti.

Quale titolo serve per installare un impianto fotovoltaico

Gli allegati A, B e C del D.Lgs. 190/2024 individuano gli interventi soggetti, rispettivamente, ad attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. Per stabilire il regime applicabile occorre verificare in quale fattispecie rientra il progetto e se sono rispettate le condizioni previste per quel regime, comprese quelle relative alla destinazione urbanistica e ai vincoli sull’area.

L’art. 6, comma 3, disciplina il frazionamento: più interventi relativi alla stessa fonte, localizzati in aree vicine e riconducibili a un unico centro di interessi, costituiscono un solo progetto. Per individuare il regime applicabile, la potenza da considerare è la somma delle potenze dei singoli interventi.

RegimeAmbito di applicazioneTitolo e amministrazione competente
Attività liberaInterventi dell’allegato A, alle condizioni previste dall’art. 7Nessun titolo abilitativo per l’impianto, fermi gli eventuali atti di assenso richiesti dalle disposizioni di tutela
Procedura abilitativa semplificata (PAS)Interventi dell’allegato B e interventi dell’allegato A assoggettati a PAS dall’art. 7, purché ricorrano le condizioni dell’art. 8Comune
Autorizzazione unicaInterventi dell’allegato C e casi in cui la PAS è preclusa secondo l’art. 8Regione, Provincia delegata o Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, secondo la competenza

Aree idonee e scelta del regime autorizzativo

La qualificazione dell’area come idonea comporta semplificazioni, ma non determina il regime autorizzativo dell’impianto. Dopo il D.L. 175/2025, la disciplina delle aree idonee è contenuta negli artt. 11-bis e seguenti del D.Lgs. 190/2024.

Per gli impianti collocati in queste aree sono previsti, tra gli altri, due effetti:

  1. gli interventi in attività libera e in PAS si considerano compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati;
  2. il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante.

Il caso di un impianto in zona industriale vicino a un bene culturale

Il TAR Umbria, Sez. I, con la sentenza 18 giugno 2026, n. 282, ha esaminato un impianto a terra di circa 3,96 MW in zona industriale. Alcuni residenti sostenevano che la distanza inferiore a 500 metri da un bene culturale rendesse l’area non idonea e imponesse la PAS. La società aveva presentato, in via prudenziale, una CILA per l’impianto e una SCIA per le opere connesse.

Il Tribunale ha respinto il ricorso. Nella formulazione applicabile al caso, l’allegato A comprendeva gli impianti a terra di potenza inferiore a 5 MW in aree a destinazione industriale. Ricorrendo i presupposti dell’attività libera, la qualificazione dell’area come idonea non era necessaria per accedere a quel regime. La presentazione di CILA e SCIA non aveva modificato la disciplina applicabile.

La vicinanza al bene culturale, in assenza di un vincolo indiretto o paesaggistico sull’area dell’impianto, non equivaleva a un vincolo sulla superficie occupata. La verifica deve quindi riguardare anche l’estensione dei provvedimenti di tutela, per accertare se comprendano l’area interessata dall’installazione.

Fotovoltaico in attività libera: condizioni e adempimenti

Gli interventi dell’allegato A del D.Lgs. 190/2024 sono realizzabili in attività libera alle condizioni previste dall’art. 7. Salve le eccezioni stabilite dallo stesso articolo, non richiedono permessi, autorizzazioni o atti di assenso, né comunicazioni preventive alle amministrazioni.

L’impianto deve rispettare le norme tecniche per le costruzioni e il codice della strada ed essere compatibile con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi. Il proponente deve disporre della superficie prima dell’avvio dei lavori.

Se l’installazione richiede opere edilizie autonome, per queste devono essere rispettati gli adempimenti e acquisiti i titoli previsti dal D.P.R. 380/2001, comprese CILA e SCIA nei rispettivi ambiti di applicazione.

L’allegato A comprende, entro le soglie di potenza e alle condizioni stabilite per ciascuna ipotesi:

  • gli impianti su edifici e strutture esistenti o sulle relative pertinenze;
  • gli impianti a terra in adiacenza agli edifici a cui sono asserviti;
  • gli impianti a terra in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, in discariche chiuse e ripristinate e in cave non più sfruttabili;
  • gli impianti flottanti e gli impianti agrivoltaici che preservano la continuità dell’attività agricola.

Alcune ipotesi sono ammesse soltanto fuori dalla zona A prevista dal D.M. 1444/1968, che comprende i centri storici.

Quando l’attività libera non si applica

L’art. 7 esclude l’attività libera per gli interventi su:

  • beni culturali tutelati dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004;
  • aree naturali protette;
  • siti della rete Natura 2000.

Per i beni paesaggistici, il ricorso alla PAS deve essere verificato tenendo presenti le disposizioni particolari dell’art. 7, illustrate nella sezione sui centri storici e sugli immobili vincolati.

La PAS è richiesta quando l’intervento interferisce con vincoli relativi al rischio idrogeologico, alla difesa nazionale, alla salute o alla pubblica incolumità. Quest’ultima categoria comprende il rischio sismico, il rischio vulcanico e la prevenzione incendi.

La procedura semplificata è prevista anche quando l’impianto:

  • interferisce con opere pubbliche o di interesse pubblico;
  • ricade nella fascia di rispetto stradale;
  • modifica gli accessi esistenti o ne richiede di nuovi.

Impianto sul tetto di un capannone soggetto a prevenzione incendi

Per un impianto sulla copertura di un capannone soggetto ai controlli di prevenzione incendi, occorre esaminare il rapporto tra l’installazione e le condizioni di sicurezza dell’attività.

A mio avviso, la sola soggezione dell’edificio ai controlli antincendio non basta a escludere l’attività libera: la norma richiede un’interferenza tra l’intervento e il vincolo. Occorre quindi verificare se l’impianto modifica le condizioni di sicurezza antincendio dell’attività.

Se il Comune sostiene un’interpretazione diversa, la questione deve essere chiarita prima dell’avvio dei lavori.

Cauzione e modello unico

Quando l’impianto occupa suolo non ancora antropizzato, l’art. 7, comma 7, richiede una garanzia bancaria o assicurativa per la dismissione e il ripristino dei luoghi.

Nel caso deciso dal TAR Umbria, la garanzia non è stata ritenuta necessaria: l’area, pur non edificata, era servita da strade, reti elettriche e infrastrutture di telecomunicazione.

Dopo l’entrata in esercizio, l’impianto in attività libera deve essere comunicato alla piattaforma SUER mediante il modello unico. Il modello è stato adottato con il D.M. 15 luglio 2026, n. 223, e deve essere trasmesso entro cinque giorni dal proponente o dall’installatore delegato. Per gli impianti entrati in esercizio prima della disponibilità del modello è previsto un regime transitorio.

PAS per impianti fotovoltaici: documenti, termini e silenzio-assenso

La procedura abilitativa semplificata (PAS), disciplinata dall’art. 8 del D.Lgs. 190/2024, si applica agli interventi dell’allegato B e a quelli dell’allegato A assoggettati a questa procedura dall’art. 7. Il proponente presenta il progetto al Comune. La disciplina prevede l’utilizzo del modello unico e della piattaforma SUER; fino all’operatività della piattaforma, l’art. 5, comma 5, consente la presentazione digitale mediante le modalità utilizzate dall’amministrazione competente.

La PAS è preclusa se il proponente non dispone della superficie o se l’intervento non rispetta le condizioni di compatibilità urbanistica ed edilizia previste dall’art. 8. In questi casi occorre ricorrere all’autorizzazione unica.

Documenti da allegare

Il progetto deve essere corredato, tra l’altro:

  • dalla dichiarazione di disponibilità della superficie per tutta la vita utile dell’impianto, anche sulla base di un contratto preliminare;
  • dalla CILA o dalla SCIA per le opere edilizie, quando necessarie;
  • dalle asseverazioni di un tecnico abilitato sulla compatibilità urbanistica e sul rispetto delle norme tecniche, di sicurezza e igienico-sanitarie;
  • dagli elaborati per la connessione predisposti o approvati dal gestore della rete;
  • dagli elaborati necessari agli atti di assenso, se sull’area gravano vincoli;
  • dal cronoprogramma e dalla relazione sulle misure per ridurre l’impatto territoriale e paesaggistico;
  • dall’impegno al ripristino dei luoghi dopo la dismissione, con la polizza fideiussoria da presentare prima dell’avvio dei lavori.

Per gli interventi che portano a superare 1 MW sono richiesti anche gli oneri istruttori, ove previsti, e un programma di compensazioni territoriali a favore del Comune. Le compensazioni sono comprese tra l’1 e il 3 per cento del valore della produzione attesa.

Termini, sospensione e formazione del titolo

Nella fattispecie ordinaria prevista dall’art. 8, comma 6, il titolo si intende acquisito senza prescrizioni se il Comune non notifica un diniego espresso entro venti giorni dalla presentazione del progetto, tenendo conto delle eventuali sospensioni legittime.

Il termine può essere sospeso una sola volta. Entro cinque giorni dalla ricezione del progetto, il Comune deve indicare con motivazione puntuale le integrazioni o gli approfondimenti necessari, assegnando un termine per rispondere non superiore a quindici giorni.

Quando occorrono ulteriori atti di assenso, bisogna distinguere quelli di competenza del Comune da quelli attribuiti ad altre amministrazioni. Si applicano le rispettive disposizioni dell’art. 8; per gli assensi delle altre amministrazioni è prevista la conferenza di servizi. Il termine ordinario di venti giorni non può quindi essere esteso indistintamente a tutte le PAS.

Il TAR Lombardia, sede di Brescia, con la sentenza 8 luglio 2026, n. 975, ha esaminato le richieste di integrazione in un procedimento relativo alla riconversione di un impianto a biogas. Il Tribunale ha precisato che le richieste sospendono il termine soltanto se rispettano tempi e modalità previsti dall’art. 8, entro la durata massima consentita.

Nel caso esaminato, il titolo si era perfezionato senza prescrizioni alla scadenza del termine applicabile, in assenza di una conclusione negativa della conferenza di servizi e di un dissenso motivato di un’amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili. Il diniego successivo è stato ritenuto illegittimo.

Disponibilità dell’area e durata del titolo

La disponibilità della superficie deve sussistere alla presentazione del progetto e permanere durante la realizzazione dell’impianto.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 25 agosto 2026, n. 6636, ha esaminato una procedura per un impianto di circa 700 kWp. Il contratto preliminare sull’area era efficace alla presentazione della pratica, ma non lo era più al momento del riesame richiesto dalla società. Il Collegio ha ritenuto che l’amministrazione dovesse considerare questa sopravvenuta carenza: la disponibilità iniziale non era sufficiente a consentire la realizzazione dell’intervento.

Il titolo decade se i lavori non iniziano entro un anno dal perfezionamento della procedura o se non si concludono entro tre anni dal loro avvio. Per realizzare la parte non ultimata occorre una nuova procedura.

Autorizzazione unica per il fotovoltaico: quando serve

L’autorizzazione unica, disciplinata dall’art. 9 del D.Lgs. 190/2024, è richiesta per gli interventi dell’allegato C e nei casi in cui l’art. 8 preclude il ricorso alla PAS.

L’istanza è presentata alla Regione, alla Provincia delegata o al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, secondo la potenza e la tipologia dell’impianto. Deve contenere la documentazione necessaria per acquisire le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta richiesti, inclusi quelli ambientali.

Il procedimento comprende una conferenza di servizi, per la quale è previsto un termine di centoventi giorni, fatte salve le sospensioni previste dalla legge. Questo termine riguarda la conferenza di servizi e non coincide con la durata complessiva del procedimento dalla presentazione dell’istanza.

Per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, la procedura deve essere coordinata con la disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR). Quando si applica il PAUR, il procedimento deve concludersi entro il limite complessivo di due anni.

Per gli impianti di potenza superiore a 300 MW e per quelli offshore, l’istanza di competenza ministeriale deve essere presentata telematicamente sul portale Permitting FER del Ministero.

Incompatibilità urbanistica e scelta del titolo

L’incompatibilità con gli strumenti urbanistici può precludere la PAS e rendere necessario il ricorso all’autorizzazione unica.

Il TAR Marche, con la sentenza n. 528/2026, ha esaminato il caso di un Comune che aveva escluso la procedura semplificata per un impianto fotovoltaico non compatibile con la disciplina urbanistica locale.

Il Tribunale ha ritenuto corretta la decisione in applicazione dell’art. 8, comma 2: l’incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati impediva di utilizzare la PAS. Nel caso esaminato, il ricorso all’autorizzazione unica comportava anche il trasferimento della competenza dal Comune alla Provincia.

Fotovoltaico in centro storico e su immobili vincolati

Chi vuole installare un impianto su un immobile in centro storico o in area vincolata deve verificare:

  1. quale tutela grava sull’immobile: il regime cambia a seconda che si tratti di un bene culturale, di un bene paesaggistico o di un edificio in zona A non vincolato;
  2. se l’impianto sia visibile dagli spazi esterni.

Beni culturali

Gli interventi dell’allegato A su beni culturali tutelati dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 non beneficiano dell’attività libera. Sono assoggettati alla PAS e richiedono l’assenso dell’autorità preposta alla tutela.

Immobili e aree con vincolo paesaggistico

Per gli interventi dell’allegato A su immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 42/2004, l’art. 7, commi 4 e 5, prevede una disciplina particolare. L’intervento resta nel regime dell’attività libera, ma richiede l’autorizzazione paesaggistica, salvo le esenzioni previste dalla legge. Per il rilascio si applicano termini ridotti:

  • l’autorità preposta al vincolo si esprime entro trenta giorni;
  • la Soprintendenza rende il proprio parere vincolante entro venti;
  • il termine può essere sospeso una sola volta per integrazioni.

Alla scadenza del termine di trenta giorni, tenendo conto delle eventuali sospensioni previste dalla norma, l’autorizzazione si intende rilasciata senza prescrizioni, salvo che la Soprintendenza abbia espresso parere negativo. Il diniego adottato dopo la scadenza del termine è inefficace.

Per gli interventi dell’allegato A su altri beni paesaggistici, l’art. 7, comma 2, prevede la PAS, ferme le disposizioni speciali e le esenzioni applicabili. Restano esclusi dall’autorizzazione gli interventi elencati nell’allegato A del D.P.R. 31/2017, tra cui alcune installazioni di pannelli integrati nella copertura o non visibili dagli spazi pubblici.

Centri storici vincolati: quando non serve l’autorizzazione paesaggistica

L’art. 136, comma 1, lettera c), del Codice comprende i complessi di immobili di valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici. Per questi immobili l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta se l’impianto non è visibile dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici. Non è richiesta neppure se le coperture e i manti sono realizzati in materiali della tradizione locale.

Un edificio in zona A può essere privo di vincolo paesaggistico. Per un edificio non vincolato occorre verificare se l’installazione rientri in una delle ipotesi dell’allegato A ammesse anche in zona A. Se non vi rientra, il regime va individuato secondo gli allegati B e C e le altre condizioni previste dal Testo Unico.

Quando la Soprintendenza si oppone

Il parere negativo deve motivare l’incompatibilità dell’impianto con i valori tutelati, senza limitarsi ad affermare che i pannelli sono visibili.

Il TAR Molise, Sez. I, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 28, ha annullato una prescrizione che escludeva i pannelli progettati su un edificio in centro storico e indicava in alternativa tegole fotovoltaiche. Il Tribunale ha richiesto di precisare da quali luoghi i pannelli sarebbero stati visibili e quale sarebbe stato l’impatto effettivo. La valutazione doveva riferirsi alla percezione dagli spazi pubblici, anziché a prospettive artificiali come quella di un drone.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 19 maggio 2026, n. 4001, ha ribadito la necessità di bilanciare la tutela del paesaggio con l’interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile e quello privato al risparmio energetico. La valutazione delle collocazioni alternative dei pannelli deve considerare anche la fattibilità tecnica, la produzione energetica e l’eventuale sacrificio nell’accesso agli incentivi.

Fotovoltaico a terra in area agricola: divieti ed eccezioni

Nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici, l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra è ammessa soltanto nei casi previsti dalla legge. Occorre quindi verificare la destinazione urbanistica del terreno e se il progetto rientra in una delle eccezioni.

Il divieto, introdotto dall’art. 5 del D.L. 63/2024, convertito dalla L. 101/2024, va oggi letto alla luce dell’art. 11-bis, comma 2, del D.Lgs. 190/2024. La violazione comporta una sanzione specifica, esaminata nella sezione sulle sanzioni e sul ripristino.

Le eccezioni al divieto

L’art. 11-bis, comma 2, ammette l’installazione in alcune categorie di aree, alle condizioni previste dalla disposizione. Tra queste rientrano cave e miniere dismesse o non più sfruttabili, discariche chiuse o ripristinate e determinati siti ferroviari, autostradali e aeroportuali.

Sono comprese anche le aree agricole entro 350 metri dagli stabilimenti industriali individuati dalla norma e quelle entro 300 metri dalla rete autostradale. Per gli impianti esistenti, gli interventi ammessi non possono aumentare la superficie occupata.

Il divieto non si applica inoltre ai progetti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili e ai progetti attuativi delle misure di investimento del PNRR o necessari al conseguimento dei suoi obiettivi, secondo quanto previsto dal medesimo comma.

Impianti agrivoltaici in area agricola

Restano ammessi gli impianti agrivoltaici con moduli adeguatamente sollevati da terra, che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali. L’ammissibilità rispetto al divieto agricolo lascia fermi il regime amministrativo applicabile e gli altri requisiti necessari alla realizzazione dell’impianto.

Obblighi di integrazione delle rinnovabili negli edifici

Chi progetta un edificio nuovo o una ristrutturazione importante deve considerare, oltre al titolo per l’impianto, un obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili. L’obbligo è disciplinato dall’art. 26 e dall’allegato III del D.Lgs. 199/2021, modificati dal D.Lgs. 5/2026. Il decreto, che recepisce la direttiva europea RED III, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026 ed è in vigore dal 4 febbraio 2026.

L’allegato III fissa due parametri:

  1. Quota minima dei consumi dell’edificio da coprire con fonti rinnovabili. 
  2. Potenza elettrica minima da installare, calcolata in funzione della superficie in pianta.

I valori variano secondo il tipo di intervento.

L’applicazione dei nuovi requisiti dipende dalla data di presentazione della richiesta del titolo edilizio. L’allegato III li riferisce alle richieste presentate decorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026, per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e interventi di ristrutturazione dell’impianto termico. Restano ferme le condizioni di applicabilità e le deroghe previste dalla normativa, oltre alla possibilità per le Regioni di stabilire valori più elevati.

L’obbligo di integrare le rinnovabili non modifica il regime amministrativo dell’impianto fotovoltaico. Anche quando l’installazione serve a soddisfare i requisiti energetici dell’edificio, occorre individuare il regime applicabile secondo il D.Lgs. 190/2024.

Fotovoltaico senza titolo o difforme: sanzioni e ripristino

La realizzazione di un impianto senza il titolo necessario o in difformità da quanto assentito può comportare una sanzione pecuniaria e il ripristino dello stato dei luoghi. L’art. 11 del D.Lgs. 190/2024 distingue le conseguenze secondo la violazione e prevede, nei casi indicati, la responsabilità solidale del proprietario dell’impianto, dell’esecutore delle opere e del direttore dei lavori.

ViolazioneSanzione pecuniariaUlteriori obblighi previsti
Costruzione ed esercizio senza autorizzazione unica o in difformità dalla stessaDa 1.000 a 150.000 euro, commisurata alla potenza non autorizzataRipristino dello stato dei luoghi
Interventi senza PAS o in difformità da quanto dichiarato; violazioni dell’art. 7 sull’attività liberaDa 500 a 30.000 euroRipristino dello stato dei luoghi
Violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione unica o degli atti di assenso che accompagnano la PASUn terzo dei rispettivi valori minimi e massimi, con un minimo di 300 euroConformazione al titolo e ripristino dello stato dei luoghi
Violazione del divieto di fotovoltaico a terra in area agricola, fuori dai casi disciplinati dai commi 1, 2, 3 e 4Da 1.000 a 100.000 euroConformazione al titolo e ripristino dello stato dei luoghi

Il frazionamento artificioso di aree e impianti riconducibili a un unico centro di interessi è soggetto alle sanzioni previste per la violazione delle prescrizioni. Il Comune territorialmente competente irroga le sanzioni individuate dall’art. 11, comma 7.

Restano applicabili, quando ne ricorrono i presupposti, anche le sanzioni ambientali, paesaggistiche ed edilizie. L’attività libera non esonera dal rispetto di queste discipline.

I limiti delle misure di ripristino

Il ripristino può essere imposto per le violazioni individuate dalla legge: la mancata trasmissione di un documento non equivale automaticamente all’assenza del titolo.

Il Consiglio di Stato, Sez. II, con la sentenza 28 aprile 2026, n. 3325, ha annullato un ordine di ripristino relativo a un impianto a biomassa realizzato mediante PAS. Il Comune aveva ricondotto la mancata trasmissione del certificato di collaudo finale all’assenza di un titolo valido.

Il Collegio ha chiarito che il certificato attesta la conformità dell’opera al progetto, ma non costituisce un elemento necessario al perfezionamento della PAS. Nel caso esaminato non erano state accertate difformità dell’impianto: l’omissione documentale non consentiva quindi di applicare il ripristino previsto per la mancanza del titolo o la difformità delle opere.

La decisione riguarda il D.Lgs. 28/2011, precedente al Testo Unico. Il suo richiamo serve a chiarire il limite all’estensione delle misure ripristinatorie a violazioni diverse da quelle previste dalla disposizione applicabile.

Diniego o blocco della pratica per un impianto fotovoltaico: le tutele

Per contestare un diniego o un provvedimento che impedisce la realizzazione dell’impianto occorre esaminare la motivazione dell’atto e ricostruire il procedimento. 

Le date di presentazione del progetto, delle richieste di integrazione e delle comunicazioni dell’amministrazione permettono di verificare se il titolo si fosse già formato e quali termini restino per agire.

Quando il titolo si è già formato

Se la PAS si è perfezionata, la sua rimozione richiede il rispetto dei presupposti e dei termini dell’annullamento d’ufficio previsti dall’art. 21-nonies della L. 241/1990. Restano distinti i controlli sulla conformità delle opere realizzate.

Per l’autorizzazione paesaggistica disciplinata dall’art. 7, comma 5, del Testo Unico, valgono le condizioni di formazione del silenzio-assenso e l’inefficacia del diniego tardivo già esaminate nella sezione sugli immobili vincolati.

Ricorso al TAR e tutela contro l’inerzia

Il diniego può essere contestato per violazione delle norme applicabili, carenze dell’istruttoria o vizi della motivazione. Le valutazioni paesaggistiche e urbanistiche devono riferirsi alle caratteristiche del progetto e dell’area interessata.

Il ricorso per l’annullamento va normalmente notificato entro sessanta giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento. La proposizione del ricorso non ne sospende automaticamente gli effetti: quando sussistono i presupposti, si può chiedere al giudice una misura cautelare.

Se invece l’amministrazione non conclude un procedimento nel quale ha l’obbligo di provvedere, e il silenzio non equivale ad assenso o diniego, può essere proposta l’azione contro il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 del Codice del processo amministrativo. Il rimedio serve a ottenere una decisione; non comporta automaticamente l’accoglimento del progetto.

Le procedure extragiudiziali dell’art. 12-ter

L’art. 12-ter del D.Lgs. 190/2024 affida all’ARERA la definizione di procedure extragiudiziali a carattere decisorio, gestite dall’Acquirente Unico. Le controversie ammesse riguardano, tra l’altro, i vincoli, la completezza della documentazione, l’applicazione delle semplificazioni e l’individuazione del regime amministrativo.

La norma prevede la gratuità delle procedure, il contraddittorio tra le parti e favorisce lo svolgimento digitale. Le modalità di accesso dipendono dai provvedimenti attuativi dell’ARERA. Le decisioni possono essere impugnate davanti al TAR o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Prima di utilizzare questo strumento occorre verificarne l’operatività e gli effetti sui termini di impugnazione dell’atto contestato, senza presumere che tali termini siano sospesi.

Assistenza legale per autorizzazioni e controversie sul fotovoltaico

Una valutazione legale è utile prima di presentare il progetto, quando ci sono dubbi sul regime amministrativo o sui vincoli dell’area. Se il procedimento è già avviato, può servire per rispondere alle richieste dell’amministrazione o contestare un diniego e altri provvedimenti che impediscono la realizzazione dell’impianto.

Lo Studio Legale de Bonis assiste imprese, sviluppatori e proprietari nei procedimenti per gli impianti a fonti rinnovabili e nel contenzioso amministrativo. Esamina il progetto e gli atti della pratica per valutare le iniziative disponibili.

Andrea de Bonis

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.

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