
La cessione di cubatura è una pratica sempre più rilevante nell’ambito del diritto urbanistico, poiché consente il trasferimento dei diritti edificatori tra fondi vicini, offrendo soluzioni utili a proprietari e operatori del settore.
Tuttavia, data la complessità della materia, è fondamentale possedere una conoscenza approfondita delle normative urbanistiche e delle implicazioni legali connesse alla cessione di cubatura. Un’interpretazione errata o un’applicazione imprecisa delle disposizioni di legge possono infatti compromettere la validità dell’intero procedimento.
In questo articolo, l’avvocato Andrea de Bonis, professionista specializzato in diritto amministrativo e urbanistico, approfondisce gli aspetti essenziali della cessione di cubatura. Partendo dalla definizione dell’istituto fino all’analisi dei requisiti previsti dalla legge, verranno esaminati i vincoli e le procedure necessarie per garantire la piena legittimità del trasferimento di volumetria.
Con l’introduzione del Salva Casa, volto a incentivare il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, la cessione di cubatura acquisisce un’importanza strategica per ottimizzare gli spazi disponibili nel rispetto degli indici urbanistici vigenti. Per un approfondimento sul Piano Casa e sulle opportunità che offre, si rimanda a questo articolo dedicato.
In questo articolo, operatori del settore e proprietari troveranno informazioni puntuali e risposte concrete per affrontare correttamente ogni aspetto legale connesso alla cessione di cubatura.
Sommario
Che cos’è la cubatura in urbanistica?
In ambito urbanistico, la cubatura rappresenta il volume massimo edificabile su un terreno, espresso in metri cubi. Questo valore non è arbitrario, ma viene determinato dagli strumenti urbanistici comunali, come i piani regolatori, che stabiliscono i limiti di edificabilità per ogni area in base a criteri come la destinazione d’uso e la tutela degli spazi pubblici.
Come si determina la cubatura di un terreno?
La cubatura di un terreno è definita da parametri specifici, tra cui:
- L’indice di edificabilità fondiaria, che esprime il rapporto tra la superficie del lotto e il volume realizzabile;
- I vincoli urbanistici specifici, che possono limitare l’edificabilità in determinate zone.
Ogni terreno ha un potenziale edificatorio che varia in base a questi fattori. La cubatura, quindi, quantifica il diritto di costruire associato a un determinato fondo.
La duplice natura della cubatura
La cubatura ha una duplice valenza:
- Rappresenta una potenzialità tecnica legata alle caratteristiche del terreno;
- Costituisce un diritto edificatorio che, in determinate circostanze, può essere trasferito ad altri fondi.
Proprio sulla trasferibilità della cubatura si fonda l’istituto della cessione di cubatura, che consente a un proprietario di “spostare” la volumetria edificabile del proprio terreno su un altro fondo compatibile, creando nuove opportunità di utilizzo degli spazi urbani.
La cubatura come strumento di governo del territorio
La regolamentazione della cubatura non risponde solo a esigenze tecniche, ma anche a principi di governo del territorio, come:
- Il mantenimento di un equilibrio tra spazi costruiti e aree libere;
- La tutela dell’ambiente e del paesaggio;
- La pianificazione armoniosa dello sviluppo urbano.
Attraverso la definizione della cubatura, gli strumenti urbanistici indirizzano la crescita delle città verso modelli sostenibili e rispettosi del contesto.
Che cos’è la cessione di cubatura?
La cessione di cubatura è un negozio giuridico attraverso il quale il proprietario di un fondo trasferisce, in tutto o in parte, la capacità edificatoria del proprio terreno a un altro proprietario. Si tratta di un accordo che nasce dalla possibilità di considerare i diritti edificatori come autonomi rispetto alla proprietà del suolo, rendendoli negoziabili.
Questo trasferimento, pur essendo disciplinato indirettamente da diverse norme e prassi, è configurato dalla giurisprudenza come un contratto atipico, cioè non espressamente regolamentato dal Codice Civile, ma ritenuto valido per la sua conformità ai principi generali del diritto privato.
Al centro del negozio giuridico vi è la volontà del cedente di ridurre o rinunciare alla propria volumetria edificabile, consentendo al cessionario di incrementare quella del proprio terreno. Tuttavia, affinché questo avvenga, è indispensabile che i fondi coinvolti rispettino specifici requisiti, come l’omogeneità urbanistica e la compatibilità territoriale, stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali.
Questa operazione è particolarmente utilizzata per ottimizzare l’uso delle aree urbane, consentendo una redistribuzione della capacità edificatoria che risponda sia alle esigenze dei privati sia a quelle della pianificazione territoriale.
Finalità della cessione di volumetria
La cessione di cubatura ha come obiettivo principale l’incremento della volumetria edificabile del fondo ricevente, ossia il terreno del cessionario. Questo avviene attraverso il trasferimento dei diritti edificatori dal fondo del cedente, che si spoglia in tutto o in parte della propria capacità edificatoria.
In termini pratici, il cessionario, grazie alla volumetria aggiuntiva acquisita, può ottenere un permesso di costruire che gli consente di realizzare edifici più grandi o più numerosi rispetto a quanto gli sarebbe stato concesso con la sola volumetria originaria del suo terreno.
Questo meccanismo è particolarmente utile in contesti urbani o periurbani, dove la disponibilità di spazi edificabili è limitata, ma vi è una necessità crescente di soddisfare le richieste del mercato immobiliare o di adeguare le costruzioni alle nuove esigenze del territorio.
L’incremento della cubatura tramite cessione rappresenta, quindi, uno strumento che permette di coniugare le esigenze dei proprietari privati con quelle della pianificazione urbanistica, rispettando comunque i limiti e i vincoli imposti dai regolamenti locali.
Ruolo della Pubblica Amministrazione
La cessione di cubatura, pur configurandosi come un accordo tra privati, richiede l’intervento della PA per acquisire efficacia. È infatti il Comune, attraverso i propri strumenti urbanistici, a dover autorizzare l’utilizzo della volumetria trasferita sul fondo ricevente, concedendo un permesso di costruire maggiorato rispetto a quanto previsto inizialmente per quel terreno.
Questo provvedimento amministrativo non è automatico, ma subordinato al rispetto di specifiche condizioni, tra cui:
- Omogeneità urbanistica dei fondi coinvolti: entrambi i terreni devono rientrare nella stessa zona regolata dal Piano Regolatore Generale;
- Rispetto dei limiti di densità edilizia: il trasferimento di cubatura non può alterare gli equilibri previsti per l’area interessata;
- Conformità agli standard urbanistici: come il rispetto delle distanze tra edifici, la presenza di spazi pubblici e l’adeguamento alle norme ambientali.
Il Comune svolge dunque un ruolo centrale nel verificare che l’operazione rispetti i criteri stabiliti dal Piano Regolatore e dalle normative locali. Solo dopo questa verifica il trasferimento di cubatura diventa operativo, e il cessionario può procedere con la costruzione.
Requisiti e vincoli della cessione di cubatura
Come abbiamo visto la cessione di cubatura è vincolata al rispetto di specifici requisiti e vincoli stabiliti dalla normativa urbanistica e dalla giurisprudenza.
Omogeneità urbanistica dei fondi
Il primo requisito fondamentale è l’omogeneità urbanistica dei terreni coinvolti nella cessione. Questo significa che entrambi i fondi, quello cedente e quello ricevente, devono appartenere alla stessa zona territoriale omogenea, così come definita dal Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune.
L’obiettivo di questa condizione è garantire che il trasferimento di volumetria non alteri la destinazione d’uso prevista per quell’area, mantenendo coerenza con le scelte di pianificazione urbanistica. Ad esempio, non sarebbe possibile trasferire cubatura da un’area agricola a una residenziale, poiché si verrebbe a creare uno squilibrio rispetto alle previsioni del PRG.
Prossimità territoriale tra i fondi
Oltre all’omogeneità urbanistica, la cessione di cubatura richiede che i terreni coinvolti siano situati in prossimità territoriale. Non è necessario che i fondi siano strettamente confinanti, ma spesso è richiesto che vi sia una distanza limitata o che ricadano all’interno della stessa zona omogenea del PRG.
Questo requisito risponde all’esigenza di evitare che il trasferimento di volumetria possa compromettere gli equilibri edilizi e ambientali del territorio. Consentire la cessione tra fondi molto distanti o appartenenti a zone diverse potrebbe infatti generare fenomeni di eccessiva concentrazione edilizia o di alterazione del paesaggio urbano.
Il ruolo del Piano Regolatore Generale
Il rispetto dei requisiti di omogeneità e prossimità non è l’unico vincolo che condiziona la cessione di cubatura. Un ruolo chiave è svolto dal Piano Regolatore Generale, lo strumento urbanistico principale attraverso cui il Comune disciplina l’uso del territorio.
Il PRG stabilisce gli indici di edificabilità per ogni area, ossia i limiti massimi di volumetria che possono essere realizzati su un determinato terreno. Questi indici rappresentano un vincolo invalicabile anche per la cessione di cubatura: il trasferimento di diritti edificatori non può mai comportare il superamento degli indici previsti dal PRG.
Inoltre, il Piano Regolatore può introdurre norme specifiche locali che regolano ulteriormente la cessione, come l’obbligo di mantenere una certa proporzione tra spazi edificati e aree libere, o di rispettare particolari standard qualitativi per le nuove costruzioni.
Il quadro normativo di riferimento
Oltre al PRG comunale, anche la normativa regionale e statale può porre vincoli e condizioni alla cessione di cubatura. Alcune Regioni, ad esempio, hanno emanato leggi specifiche per promuovere il trasferimento di diritti edificatori come strumento per incentivare il recupero urbano e la sostenibilità edilizia.
A livello nazionale, pur in assenza di una disciplina organica, diverse disposizioni di legge, come il Testo Unico dell’Edilizia, contribuiscono a delineare il quadro giuridico in cui si inserisce la cessione di cubatura, fissando principi e limiti generali.
Il contratto di cessione di cubatura
Il contratto di cessione di cubatura è un negozio giuridico che, pur non essendo espressamente disciplinato dal Codice Civile, trova pieno riconoscimento nella prassi giurisprudenziale e nei principi generali del diritto privato.
Si tratta di un contratto atipico, ossia non regolato in modo specifico dalla legge, ma comunque ammesso in base al principio di autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 del Codice Civile. Questo significa che le parti sono libere di determinarne il contenuto, purché rispettino i limiti imposti dalle norme imperative, dall’ordine pubblico e dal buon costume.
Requisiti formali del contratto
Per essere valido ed efficace, il contratto di cessione di cubatura deve rispettare alcuni requisiti formali. In particolare, deve essere redatto in forma scritta, preferibilmente mediante:
- Atto pubblico, ossia un documento stipulato davanti a un notaio;
- Scrittura privata autenticata, cioè un accordo sottoscritto dalle parti e poi autenticato da un notaio.
Questa formalità risponde a diverse esigenze:
- Garantire la certezza giuridica dell’operazione, evitando contestazioni future;
- Consentire la trascrizione del contratto nei registri immobiliari, rendendolo opponibile ai terzi. Infatti, l’art. 2643, n. 2-bis del Codice Civile impone la trascrizione per i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori.
Il vincolo di asservimento
L’elemento centrale del contratto è l’imposizione del vincolo di asservimento, che lega giuridicamente i due fondi coinvolti nell’operazione. Con questo vincolo, il fondo cedente subisce una riduzione permanente della propria capacità edificatoria, mentre la volumetria trasferita diventa una caratteristica intrinseca del fondo ricevente.
Il vincolo ha natura reale e segue il fondo nel tempo: eventuali successivi acquirenti del terreno cedente non potranno usufruire della volumetria ceduta, in quanto questa modifica è opponibile ai terzi grazie alla trascrizione dell’atto.
Una volta stipulato il contratto e imposto il vincolo di asservimento, la cessione di cubatura produce effetti definitivi e irrevocabili. La volumetria trasferita incrementa in modo permanente la capacità edificatoria del fondo ricevente, mentre il fondo cedente subisce una riduzione irreversibile della propria cubatura.
Il ruolo della Pubblica Amministrazione
La stipula del contratto rappresenta solo uno step, seppur fondamentale, di un procedimento più articolato. La cessione di cubatura acquista piena efficacia solo con l’approvazione da parte della Pubblica Amministrazione.
Il Comune, attraverso i propri uffici tecnici, verifica che l’operazione rispetti tutti i requisiti urbanistici (come l’omogeneità di zona e la contiguità dei fondi) e sia conforme alle previsioni del Piano Regolatore Generale. Solo dopo questo controllo, l’ente rilascerà il permesso di costruire maggiorato al fondo ricevente, rendendo operativo il trasferimento della volumetria e il vincolo di asservimento.
La Pubblica Amministrazione svolge quindi una funzione essenziale di controllo e autorizzazione, assicurandosi che la cessione risponda tanto alle esigenze dei privati quanto a quelle collettive di pianificazione del territorio. Questo passaggio evidenzia la natura “ibrida” della cessione di cubatura, che coniuga l’autonomia negoziale delle parti con le esigenze pubblicistiche di governo del territorio.
Cessione di cubatura: il quadro giurisprudenziale
In assenza di una disciplina legislativa organica, la giurisprudenza ha svolto un ruolo fondamentale nel delineare i contorni giuridici della cessione di cubatura. Le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione e del Consiglio di Stato hanno definito la natura del trasferimento di diritti edificatori e i limiti della sua applicazione, combinando principi di diritto privato e rispetto delle norme urbanistiche.
La qualificazione giuridica della cessione di cubatura
Nel corso degli anni, si sono susseguiti diversi orientamenti interpretativi, oscillando tra teorie che attribuivano alla cessione effetti reali o meramente obbligatori.
Un punto di svolta si è avuto con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16080/2021, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale aderendo alla teoria obbligatoria. La Suprema Corte ha qualificato la cessione di cubatura come un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, trasferibile a titolo oneroso tra proprietari di fondi urbanisticamente omogenei.
La sentenza ha escluso la natura reale della cessione, non richiedendo la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c., ma prevedendone la trascrivibilità ex art. 2643, n. 2-bis c.c. (introdotto nel 2011) e l’assoggettamento ad imposta proporzionale di registro come atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
La Cassazione ha criticato sia le tesi che configuravano la cessione come un diritto reale atipico o come una servitù, sia quelle che ne enfatizzavano eccessivamente il profilo pubblicistico, trascurando la rilevanza dell’autonomia negoziale delle parti nel regolare l’assetto dei rispettivi interessi.
Il principio del consenso traslativo
La Cassazione ha inoltre riconosciuto l’applicabilità del principio del consenso traslativo (art. 1376 c.c.) alla cessione di cubatura. Secondo questo principio, il trasferimento del diritto edificatorio avviene per effetto dell’accordo tra le parti, senza necessità di ulteriori atti dispositivi.
Questa statuizione valorizza l’autonomia negoziale dei privati, semplificando il perfezionamento della cessione. Tuttavia, la Corte precisa che tale principio non esclude il ruolo essenziale del permesso di costruire rilasciato dal Comune, che rende la cessione effettivamente operativa sul piano urbanistico.
I limiti urbanistici alla cessione
Il Consiglio di Stato, dal canto suo, ha approfondito i profili pubblicistici della cessione di cubatura. Numerose sentenze hanno ribadito che il trasferimento di volumetria, pur fondandosi su un accordo tra privati, è subordinato alla conformità con gli strumenti urbanistici locali.
In particolare, i giudici amministrativi hanno evidenziato la necessità di rispettare:
- I requisiti di omogeneità urbanistica e di prossimità territoriale tra i fondi coinvolti, affinché la cessione non alteri gli equilibri di zona;
- I limiti di densità edilizia stabiliti dal Piano Regolatore Generale, che non possono essere superati nemmeno per effetto della cessione;
- Le eventuali prescrizioni specifiche dettate dai piani attuativi o dai regolamenti comunali in materia di trasferimento di volumetria.
Queste pronunce sottolineano che, sebbene la cessione nasca da un atto di autonomia privata, il suo effetto urbanistico dipende dall’autorizzazione amministrativa, che garantisce il rispetto degli interessi pubblici di pianificazione territoriale.
Perché affidarsi a un esperto per la cessione di cubatura è fondamentale
La cessione di cubatura non è un semplice accordo tra privati. È un’operazione complessa che intreccia diritto privato e regole urbanistiche, richiedendo attenzione a ogni dettaglio per evitare complicazioni, come il rigetto del permesso di costruire o l’invalidità del contratto.
Affidarsi a uno studio legale specializzato in diritto amministrativo, come lo studio de Bonis, significa avere al proprio fianco un supporto competente e attento. Dalla verifica della conformità urbanistica alla redazione del contratto, ogni aspetto viene curato per garantire che l’operazione sia non solo legittima, ma anche efficace.
Se stai valutando una cessione di cubatura o vuoi chiarire dubbi specifici, contattaci: insieme possiamo costruire la soluzione giusta per te.
Andrea de Bonis
Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.