Soccorso istruttorio e Codice dei contratti pubblici
8 Febbraio 2024 Tempo di lettura: 2 minuti

La sanabilità della documentazione incompleta

Si deve ritenere sanabile attraverso il soccorso istruttorio la documentazione, eventualmente incompleta o omessa, a comprova dei requisiti di partecipazione posseduti dall’operatore economico, a condizione che si tratti di circostanze effettivamente preesistenti rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte e che dunque l’irregolarità non evidenzi alcuna carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa era finalizzata.

Il caso esaminato dal TAR Toscana

Nell’ambito di una gara d’appalto, la Stazione Appaltante, in sede di verifica dei requisiti, ex art. 32, comma 7 del d.lgs. 50 del 2016, inviava alla impresa aggiudicataria un avviso di avvio del procedimento chiedendo di produrre documentazione.La comunicazione veniva riscontrata dall’aggiudicataria mediante allegazione della documentazione richiesta a seguito della quale, la Stazione Appaltante, esaminata tale produzione documentale in sede di verifica, procedeva all’aggiudicazione ex art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016.Avverso tale aggiudicazione veniva proposto il ricorso giudiziale innanzi al TAR da un altro partecipante alla gara.

La decisione del TAR Toscana

Il ricorso è stato rigettato, in quanto è stato ritenuta sanabile attraverso il soccorso istruttorio la presentazione parziale di documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione posseduti dall’operatore economico, a condizione che si tratti di circostanze effettivamente preesistenti rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte e che dunque l’irregolarità non evidenzi alcuna carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa era finalizzata.

L’interpretazione del TAR

Tale interpretazione è stata ritenuta conforme con la più ariosa prospettiva dischiusa, in termini solo parzialmente innovativi, dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici) assecondando una direttiva esegetica tendenzialmente non restrittiva e tenendo conto del programmatico ampiamento dell’ambito del soccorso.In conclusione, anche nell’interpretazione delle norme contenute nel d.lgs. n. 50/2016, deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi relativi al contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa.E’ quanto affermato da TAR Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, sent. n. 117.

Andrea de Bonis

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.

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