Sanatoria di abusi edilizi in aree con vincolo paesaggistico
30 Settembre 2022 Tempo di lettura: 2 minuti

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3088 del 22 aprile 2022, ha fornito importanti chiarimenti in materia di sanatoria edilizia in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. La decisione ribadisce un principio fondamentale: non può essere sanato un abuso che comporta la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in un’area assoggettata a vincolo paesaggistico.

Il quadro normativo della sanatoria con vincolo paesaggistico

La possibilità di sanatoria in aree vincolate è regolata dall’art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269. In particolare:

  1. Il comma 26, lettera a) definisce quali tipologie di illeciti sono suscettibili di sanatoria.
  2. Il comma 27 stabilisce i casi in cui le opere abusive non sono comunque sanabili, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincoli, incluso quello paesaggistico.

Limiti alla sanatoria in aree con vincolo paesaggistico

La normativa e la giurisprudenza concordano nel ritenere che in aree sottoposte a vincolo paesaggistico:

  • Non sono sanabili i cosiddetti “abusi maggiori” (numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 alla legge), anche se conformi alle norme urbanistiche.
  • Sono potenzialmente sanabili solo gli interventi “minori” (numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1), come restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria.

Condizioni per la sanatoria in aree vincolate

Per gli interventi minori potenzialmente sanabili in aree con vincolo paesaggistico, devono sussistere le seguenti condizioni:

  1. L’opera deve essere conforme agli strumenti urbanistici.
  2. L’intervento deve essere stato realizzato prima dell’imposizione del vincolo.
  3. È necessario il previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

La posizione della giurisprudenza

La giurisprudenza amministrativa, incluse diverse sentenze del Consiglio di Stato, ha costantemente confermato questa interpretazione restrittiva della sanatoria in aree con vincolo paesaggistico.

Anche la Corte di Cassazione penale ha ribadito che il condono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza, previo parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Conclusioni

In sintesi, la possibilità di ottenere una sanatoria in aree con vincolo paesaggistico è estremamente limitata. Gli abusi che comportano nuove superfici o volumi sono categoricamente esclusi dalla sanatoria. Solo interventi minori su immobili esistenti possono essere considerati per la sanatoria, e solo se rispettano tutte le condizioni previste dalla legge e confermate dalla giurisprudenza.

Questa interpretazione restrittiva mira a proteggere il valore paesaggistico delle aree vincolate, limitando la possibilità di sanare abusi edilizi che potrebbero compromettere l’integrità del paesaggio.

Andrea de Bonis

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.

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