La controversia riguarda un appalto integrato, finanziato con fondi PNRR per la progettazione e realizzazione di una scuola. La ditta prima classificata, ricorrente in primo grado, è stata esclusa dal RUP a causa di presunti errori nella valutazione dell’offerta tecnica da parte della commissione di gara, nonostante l’opposizione di due commissari di gara. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, affermando che il RUP non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione di gara, a meno che non ci siano macroscopici errori di fatto o valutazioni manifestamente irragionevoli. La sentenza ha quindi ordinato alla stazione appaltante di rideterminarsi nel rispetto delle competenze.La Stazione appaltante ha appellato la sentenza, sostenendo che il RUP avesse esercitato un legittimo controllo e rilevato macroscopici errori.
I principi affermati dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, sez. V, 17 maggio 2024, sent n. 4435, ha rigettato l’appello, chiarendo che:
- il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura;
- dunque non potrebbe giammai sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara;
- se del caso potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione;
- è fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea.
Con riferimento all’esclusione, è stato evidenziato che
il RUP pur potendo coltivare diversi dubbi, avrebbe dovuto riservare un simile giudizio alla commissione di gara, sulla base del precedente di questa sezione, non avendo evidenziato profili di manifesta illogicità o di palese erroneità dell’offerta.
Di qui l’onere del RUP di formulare osservazioni e chiedere chiarimenti alla stessa commissione di gara ma non il potere di escludere direttamente l’impresa. Sarà infatti
poi la commissione di gara a stabilire se certe descrizioni siano sufficienti o meno a valutare compiutamente il progetto e, di conseguenza, se taluni calcoli debbano già essere riservati alla redazione dell’offerta tecnica oppure, come sostenuto dalla difesa di parte appellata, alla progettazione esecutiva che è l’oggetto specifico dell’appalto.
I precedenti giurisprudenziali
- Cons. Stato, sez. V, 7 dicembre 2023, n. 10629: riconosce il potere del RUP di escludere un concorrente, ma solo dopo aver sollecitato una rivalutazione da parte della commissione e in presenza di elementi di chiaro contrasto con il bando.
- Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2512: afferma che il RUP può verificare la regolarità della procedura, ma non sostituire le valutazioni della commissione di gara, salvo errori macroscopici o valutazioni manifestamente irragionevoli.
- Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 2022, n. 696: chiarisce l’ampio margine di discrezionalità tecnica della commissione di gara e l’insindacabilità delle sue valutazioni e punteggi, salvo errori macroscopici o manifesta irragionevolezza.
- Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655: specifica il rapporto tra l’attività della commissione di gara e l’amministrazione appaltante, evidenziando il ruolo di controllo del RUP e la possibilità di chiedere chiarimenti o documenti.
Andrea de Bonis
Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.