
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 21 del 29 dicembre 2022, ha affrontato la questione del riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti all’estero per gli insegnanti. La sentenza chiarisce le responsabilità del Ministero competente e i criteri da applicare in questo processo di valutazione.
Sommario
Responsabilità del Ministero competente
Il Ministero competente ha il compito di verificare se, e in quale misura, le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da un altro Stato, la qualifica attestata, e l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia. Questa verifica può portare all’adozione di opportune e proporzionate misure compensative, in conformità con l’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.
Criteri di valutazione
Nell’esaminare le istanze di riconoscimento, il Ministero deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite. È tenuto a verificare che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”. Sulla base di questa valutazione, il Ministero determinerà l’equipollenza dell’attestato di formazione.
Applicabilità della Direttiva 2005/36/CE
Anche in assenza di piena o diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, le autorità italiane hanno l’obbligo di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE. Questo approccio mira a un eventuale riconoscimento della formazione seguita, pur in assenza delle garanzie e dei requisiti specifici della Direttiva.
Principio di parità di trattamento
La giurisprudenza amministrativa ha già enunciato il principio secondo cui l’autorità italiana deve comunque applicare la Direttiva europea ispirata alla parità di trattamento dei cittadini dell’Unione europea (Cons. Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1850).
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La Corte di Giustizia ha stabilito che spetta all’autorità competente verificare se le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro, le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi (C.G.U.E., 13 novembre 2003, in causa C-313/01).
Questa sentenza dell’Adunanza Plenaria rappresenta un importante passo avanti nella definizione dei criteri e delle procedure per il riconoscimento dei titoli formativi conseguiti all’estero, garantendo un approccio equo e conforme ai principi del diritto europeo.
Andrea de Bonis
Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.