La sentenza TAR Lazio, Sez. IV ter, 15.05.2024 n. 9614 affronta la questione della legittimità dell’esclusione di una società da una gara per la manutenzione degli impianti nelle stazioni ferroviarie, basata sulla mancanza continuativa dei requisiti tecnici (attestazione SOA OS4 V). La società esclusa sostiene di aver posseduto la certificazione necessaria in tutte le fasi richieste, salvo per un breve periodo dopo l’aggiudicazione inizialmente disposta in favore di altra ditta.Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto che la temporanea mancanza del requisito da parte della ricorrente, durante il ricorso contro l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, non violi il principio di continuità e rispetti i principi di ragionevolezza e proporzionalità. La riapertura della procedura ha richiesto che la ricorrente fosse in possesso dei requisiti richiesti al momento della ripresa della gara, condizione che è stata soddisfatta.
I principi rilevanti
Vengono in rilievo i seguenti principi:
- Principio di continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione:
Secondo una consolidata giurisprudenza, il possesso dei requisiti di ammissione alla gara deve sussistere dalla presentazione della domanda di partecipazione e permanere per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica. Questo principio è stato affermato in diverse pronunce del Consiglio di Stato (Ad. pl., 24 aprile 2024, n. 7; 20 luglio 2015, n. 8; 25 febbraio 2014, n. 10). La continuità dei requisiti è essenziale per garantire la trasparenza e la certezza del diritto durante tutte le fasi della gara. - Principio di ragionevolezza e proporzionalità:
La giurisprudenza ha sottolineato che il principio di continuità deve essere applicato in coerenza con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Questi principi impongono che una discontinuità temporanea nel possesso dei requisiti non determini automaticamente l’esclusione del partecipante se questa discontinuità non compromette l’affidabilità e la qualificazione del concorrente (Cons. Stato, sez. III, 24 giugno 2021, n. 4844; Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2023, n. 10994). - Differenziazione tra aggiudicatario e impresa non aggiudicataria:
Un’altra importante distinzione giurisprudenziale riguarda la posizione dell’aggiudicatario rispetto alle imprese non aggiudicatarie. Quando una gara è stata aggiudicata e il contratto stipulato, il mantenimento dei requisiti di qualificazione si applica solo all’aggiudicatario, mentre per le altre imprese la procedura è da considerarsi conclusa (Cons. Stato, 6 marzo 2017, n. 1050). Questo principio tiene conto della diversa posizione delle imprese che hanno partecipato alla gara ma non sono risultate aggiudicatarie.
La decisione del TAR nel caso concreto
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, nel caso concreto il TAR ha stabilito che il mancato possesso in capo alla ricorrente della qualificazione SOA, in un ristretto lasso temporale e in pendenza del ricorso avverso l’aggiudicazione in favore della controinteressata, non si ponga in contrasto con il principio di continuità nel possesso dei requisiti e nel contempo garantisca il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.In particolare, la pendenza del ricorso giurisdizionale, pur testimoniando l’interesse all’aggiudicazione della ricorrente non può di per sé comportare, come sostenuto dalle parti avverse, l’obbligo di mantenere nella fase processuale il possesso dei requisiti, la cui ratio è legata alla necessità di assicurare all’Amministrazione l’interlocuzione con operatori in via permanente affidabili, capaci e qualificati.