
Le concessioni di lavori e servizi si qualificano per il trasferimento del rischio operativo dal concedente al concessionario ed il Piano Economico Finanziario è lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio tra le parti del rapporto.
Sommario
Rischio operativo e valutazione della domanda
Il rischio assunto dal concessionario si valuta proprio intorno alla aleatorietà della domanda di prestazioni poiché l’errore di valutazione del livello di domanda attendibile evidentemente condiziona la remuneratività dell’investimento e misura la validità imprenditoriale dell’iniziativa economica.
Funzione del Piano Economico Finanziario
Il PEF ha, infatti, la funzione di garantire, lungo tutto l’arco temporale della gestione, l’equilibrio economico e finanziario dell’iniziativa per mezzo di una corretta allocazione dei rischi e di dimostrare la sostenibilità dell’operazione, consentendo all’Ente concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione (Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 795). In altri termini, è il documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta, quale dimostrazione che l’impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività.
Valutazione del PEF da parte dell’Ente concedente
L’Ente concedente, nell’esame dei PEF presentati dai concorrenti, è chiamato a valutare:
- L’adeguatezza e sostenibilità dell’offerta
- La concreta distribuzione del rischio tra le parti
Questa valutazione deve essere effettuata alla luce delle discipline tecniche ed economiche applicabili e sulla base delle eventuali prescrizioni dettate dalla legge di gara.
Giurisprudenza sulla valutazione del PEF
Il T.A.R. Lazio ribadisce che, nell’ambito delle procedure per l’affidamento delle concessioni di lavori e servizi, la valutazione del Piano Economico Finanziario che correda l’offerta consiste in una valutazione tecnica riservata all’ente concedente e tendenzialmente insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 25 maggio 2022, n. 6758).
Onere della prova in caso di contestazione
L’operatore economico che intenda contestare l’aggiudicazione, censurando l’attività di valutazione tecnica dei PEF, deve, quindi, fornire:
- Puntuale evidenza della macroscopica irragionevolezza del giudizio che ha condotto l’Ente concedente a valutare congruo e adeguato il PEF dell’aggiudicataria
- Dimostrazione della piena adeguatezza e idoneità finanziaria del proprio PEF
Andrea de Bonis
Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.