
Con sentenza n. 1120 del 1° febbraio 2023, la terza sezione del Consiglio di Stato ha precisato i limiti della proponibilità del ricorso c.d. cumulativo.
L’art. 120, comma 11-bis, c.p.a. ammette l’impugnazione con ricorso “cumulativo”. Quest’ultimo termine è stato utilizzato dal codice nel comune significato tecnico, ed indica l’unitaria impugnazione di più provvedimenti lesivi.
Sommario
Interpretazione dell’espressione “avverso lo stesso atto”
Va, allora, chiarito il significato delle parole “avverso lo stesso atto”, presenti nel citato comma al fine di circoscrivere l’ammissibilità del ricorso cumulativo, che a prima vista appaiono contraddirne la possibilità stessa.
Invero, la previsione non può che alludere ai casi in cui più lotti d’una stessa gara siano regolati, sotto qualche profilo comune, da un unico atto endoprocedimentale (atto non “plurimo”, come l’impugnato provvedimento dipanantesi in varie aggiudicazioni, bensì “ad oggetto plurimo” con riguardo ai lotti: come il bando, il disciplinare di gara, la composizione della commissione giudicatrice, la determinazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche, ecc.) il quale si assume viziato, e che può essere immediatamente gravato ove lesivo o – più spesso – viziare per derivazione le aggiudicazioni finali, per l’appunto impugnate con unico ricorso.
Sintesi dell’interpretazione dell’art. 120, comma 11-bis
In sintesi, l’art. 120, comma 11-bis, cit.:
(i) presuppone, onde disciplinarlo, il ricorso avverso più determinazioni provvedimentali lesive (appunto “cumulativo”) relative a lotti afferenti a un’unica formale gara;
(ii) ne regolamenta l’ammissibilità, prescrivendo due presupposti:
- il primo consiste negli “identici motivi di ricorso”,
- mentre il secondo, compendiato dall’espressione “avverso lo stesso atto”, va inteso in senso procedimentale, alludendo ad atti diversi dall’aggiudicazione (talune difformi pronunce sul punto incorrono nella contraddizione suaccennata, senza risolverla in modo convincente col riferimento all’atto d’aggiudicazione unico in senso esclusivamente formale), i quali nelle fasi iniziali della gara ben possono essere unitari e riguardare più lotti.
Conclusione
In conclusione, possono impugnarsi i verbali e le determinazioni provvedimentali lesive relative a più lotti di una stessa gara con un unico ricorso cumulativo, purché vi siano identici motivi di ricorso e l’impugnazione si riferisca ad atti endoprocedimentali comuni a più lotti.
Andrea de Bonis
Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.