
condividere e consumare energia rinnovabile a livello locale. Nata da precise disposizioni normative europee e recepita dall’Italia, questa soluzione permette a enti pubblici, privati e PMI di unirsi per ridurre i costi energetici, promuovere la sostenibilità e rafforzare la coesione sociale.
Ma cosa sono esattamente le comunità energetiche rinnovabili dal punto di vista giuridico? Quali sono i passaggi fondamentali per costituire una CER e quali vantaggi offre questo modello?
In questo articolo, redatto dall’avvocato de Bonis, esperto in diritto amministrativo ed energia rinnovabile, esamineremo nel dettaglio la disciplina normativa delle CER, soffermandoci sui requisiti per la loro costituzione, sui diritti e obblighi dei partecipanti e sulle opportunità offerte dagli incentivi statali.
Grazie a un inquadramento completo e aggiornato del fenomeno, anche attraverso l’esame della più recente regolazione di ARERA, sarà possibile comprendere appieno le potenzialità delle comunità energetiche rinnovabili, un istituto destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nel sistema energetico italiano.
Sommario
- 1 Che cos’è una comunità energetica?
- 2 La disciplina delle comunità energetiche: l’evoluzione normativa
- 3 Come si costituisce una comunità energetica?
- 4 Diritti e obblighi dei partecipanti alla CER
- 5 Accesso agli incentivi e misure di sostegno economico
- 6 Affidati allo studio de Bonis per la costituzione della tua comunità energetica
Che cos’è una comunità energetica?
Le comunità energetiche sono associazioni tra enti pubblici, privati cittadini, piccole e medie imprese (PMI) e altri soggetti locali, costituite per produrre, condividere e autoconsumare energia rinnovabile.
Questa figura giuridica, introdotta a livello europeo con la Direttiva RED II (2018/2001/UE) e recepita in Italia con il D.Lgs. 199/2021, ha come scopo primario quello di promuovere un utilizzo più equo e sostenibile dell’energia prodotta da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse).
Una comunità energetica si configura come un soggetto giuridico autonomo senza scopo di lucro, in cui produttori e consumatori locali collaborano per:
- Ridurre i costi energetici attraverso la condivisione dell’energia prodotta localmente;
- Favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di sostenibilità europei;
- Garantire benefici economici e ambientali diretti ai membri e alla comunità locale.
Una comunità energetica può occuparsi di diverse attività: produzione di energia rinnovabile (ad esempio con impianti fotovoltaici o eolici), distribuzione ai propri membri attraverso la rete elettrica esistente, stoccaggio (ad esempio con sistemi di accumulo) e fornitura di servizi energetici. L’elemento fondamentale è la condivisione: l’energia prodotta viene utilizzata per soddisfare il fabbisogno dei partecipanti, creando un sistema locale virtuoso.
Lo scopo ultimo delle CER, nell’ottica del legislatore europeo, è favorire la diffusione capillare delle energie rinnovabili coinvolgendo attivamente cittadini e imprese. Grazie alla collaborazione su scala locale, le comunità energetiche permettono di superare le barriere economiche che spesso frenano la realizzazione di impianti green da parte dei singoli. Al contempo, rafforzano il senso di appartenenza alla comunità e l’accettazione sociale della transizione ecologica.
È importante precisare che le CER si distinguono dalle “comunità energetiche dei cittadini” previste da un’altra direttiva europea (2019/944) dedicata al mercato elettrico. Queste ultime, infatti, pur simili per certi versi, non sono vincolate all’uso di fonti rinnovabili.
La disciplina delle comunità energetiche: l’evoluzione normativa
Le comunità energetiche sono disciplinate da un quadro normativo ben definito che unisce la legislazione europea e quella italiana, stabilendo regole precise per la loro costituzione, il funzionamento e l’accesso agli incentivi.
Evoluzione legislativa: il contesto europeo
La regolamentazione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) prende forma nel diritto europeo, con la Direttiva UE 2018/2001 (RED II). Questo provvedimento, parte integrante del Clean Energy Package, ha l’obiettivo di promuovere un sistema energetico basato su fonti rinnovabili e sul coinvolgimento attivo dei cittadini e delle realtà locali.
La RED II, entrata in vigore nel dicembre 2018, ha introdotto per la prima volta una definizione armonizzata di comunità energetica rinnovabile, stabilendo i requisiti essenziali per la loro costituzione e fissando il principio del trattamento non discriminatorio nei confronti delle CER rispetto agli altri operatori del mercato energetico.
In parallelo, la Direttiva UE 2019/944 ha ulteriormente rafforzato la tutela delle comunità energetiche, sancendo il loro diritto di accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e la possibilità di stipulare accordi per la condivisione dell’energia prodotta. Questa norma, pur non riguardando direttamente le CER, ne ha definito alcune tutele chiave, garantendo parità di condizioni nel mercato elettrico.
L’evoluzione legislativa europea ha posto particolare attenzione anche alla figura dei prosumer (produttori e consumatori di energia), introducendo meccanismi specifici per i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. In questo quadro, il ruolo delle comunità energetiche diventa centrale per la diffusione della produzione distribuita e per la transizione verso un sistema energetico più sostenibile.
Recepimento nella normativa nazionale
In Italia, il processo di recepimento della Direttiva RED II è avvenuto in più fasi, con interventi normativi successivi che hanno progressivamente consolidato la disciplina delle comunità energetiche.
Il primo passo è stato compiuto con il Decreto Legge 162/2019 (convertito nella Legge 8/2020), che ha introdotto una definizione preliminare di comunità energetica rinnovabile, in linea con quella stabilita a livello europeo. Questa fase iniziale ha consentito l’avvio di progetti sperimentali, ponendo le basi per l’evoluzione normativa successiva.
Il quadro è stato poi completato con il Decreto Legislativo 199/2021, che ha recepito in maniera organica la RED II. Tra le principali novità introdotte, si evidenziano:
- L’ampliamento del perimetro soggettivo, con l’inclusione degli enti territoriali tra i potenziali membri delle comunità energetiche;
- L’innalzamento a 1 MW della potenza massima degli impianti ammessi nelle CER;
- L’istituzione di un sistema incentivante dedicato, basato sul riconoscimento di tariffe premio per l’energia condivisa e di un corrispettivo economico per l’autoconsumo.
Parallelamente alla normativa primaria, un ruolo essenziale è svolto dalla regolazione di settore. L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta con diverse delibere per disciplinare:
- Le modalità di accesso alle reti di distribuzione;
- I criteri di calcolo dei costi evitati e delle componenti economiche legate all’energia condivisa.
L’ultimo tassello normativo è rappresentato dal Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2023, noto come “Decreto CER”. Questo provvedimento ha dato attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 199/2021, definendo nel dettaglio:
- I meccanismi di accesso agli incentivi;
- I criteri per la quantificazione delle tariffe incentivanti, finanziate anche tramite le risorse del PNRR.
Con il Decreto CER si è così completato il quadro regolatorio nazionale, fornendo un sistema chiaro e strutturato per la costituzione e il funzionamento delle comunità energetiche rinnovabili in Italia.
Come si costituisce una comunità energetica?
La costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER) richiede il rispetto di specifici requisiti giuridici e tecnici, stabiliti sia dalla normativa nazionale che dalle direttive europee. Vediamo quali sono i passaggi fondamentali e le condizioni da soddisfare.
Soggetti ammessi alla partecipazione
La normativa italiana, in particolare il D.Lgs. 199/2021, delinea con precisione i soggetti legittimati a partecipare a una comunità energetica rinnovabile. Possono farne parte:
- persone fisiche;
- piccole e medie imprese (PMI);
- enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni);
- enti pubblici non economici;
- enti del Terzo settore e di protezione ambientale.
È importante sottolineare che la partecipazione a una CER deve essere aperta e su base volontaria, senza discriminazioni o limitazioni arbitrarie. Inoltre, per le imprese private, l’adesione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale.
Un punto di rilievo riguarda la localizzazione dei soggetti partecipanti: la normativa richiede che i membri di una CER siano connessi alla stessa cabina di trasformazione dell’energia di media/bassa tensione, circoscrivendo così la dimensione geografica di queste entità.
Infine, pur potendo partecipare a una CER, gli enti pubblici economici devono farlo nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, evitando distorsioni della concorrenza.
Adempimenti burocratici e procedura di costituzione di una CER
La costituzione di una comunità energetica rinnovabile richiede l’adempimento di una serie di passaggi formali e procedure burocratiche. Tali obblighi sono essenziali per ottenere il riconoscimento giuridico e l’accesso agli incentivi economici previsti dalla legge.
- Scelta della forma giuridica e redazione dell’atto costitutivo
La comunità energetica deve adottare una forma giuridica compatibile con la propria natura non lucrativa, come:- Associazione;
- Cooperativa;
- Consorzio;
- Società benefit.
L’atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti con precisione, includendo le finalità della comunità, i criteri di ammissione dei membri, le regole di governance e la ripartizione dei benefici.
- Registrazione dell’atto costitutivo
Una volta predisposti, l’atto costitutivo e lo statuto devono essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate con il pagamento dell’imposta di registro. Per le forme giuridiche societarie, è inoltre necessaria l’iscrizione nel Registro delle Imprese. - Individuazione degli impianti di produzione
La CER deve identificare uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile connessi alla rete elettrica locale. Gli impianti possono essere:- Nuovi, realizzati appositamente per la comunità;
- Esistenti, purché entrati in esercizio dopo il 16 dicembre 2021 e non beneficiari di altri incentivi.
- Installazione degli smart meter
Ogni partecipante alla comunità energetica deve installare uno smart meter, ossia un contatore intelligente che permette di misurare e certificare la quantità di energia condivisa e autoconsumata. Questi dati sono indispensabili per accedere alle tariffe incentivanti erogate dal GSE. - Presentazione della domanda al GSE
La comunità energetica deve registrarsi sul portale del GSE e presentare una domanda di accesso agli incentivi, corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa necessaria. La procedura include:- La descrizione della comunità e dei membri partecipanti;
- I dati relativi agli impianti di produzione e alla loro localizzazione;
- Le informazioni provenienti dagli smart meter, utili per calcolare l’energia condivisa.
- Verifica e riconoscimento della CER
Il GSE analizza la documentazione presentata e verifica la conformità della comunità energetica ai requisiti previsti dalla normativa. In caso di esito positivo, la CER viene riconosciuta ufficialmente e può accedere alle tariffe incentivanti.
La procedura di costituzione di una comunità energetica richiede, quindi, un’attenta pianificazione e il rispetto di tutti gli adempimenti formali e tecnici previsti. Per evitare errori o ritardi, è consigliabile affidarsi a professionisti esperti in diritto dell’energia, in grado di assistere i promotori della CER in ogni fase del processo.
Diritti e obblighi dei partecipanti alla CER
L’adesione a una comunità energetica rinnovabile è aperta e volontaria, nel rispetto del principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea e nazionale. Chiunque possieda i requisiti soggettivi previsti dalla legge (es. persone fisiche, PMI, enti territoriali) e sia collegato alla stessa cabina di trasformazione dell’energia può entrare a far parte di una CER.
Le modalità di adesione sono disciplinate dall’atto costitutivo e dallo statuto della comunità energetica. In genere, è prevista la presentazione di una domanda di ammissione, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti. L’organo amministrativo della CER delibera sull’accoglimento della domanda, verificando la sussistenza delle condizioni previste.
L’adesione comporta l’assunzione della qualità di membro della CER, con i relativi diritti e obblighi. Tra i diritti, vi sono quelli di partecipare alle decisioni strategiche, di beneficiare degli incentivi e dei risparmi generati dalla comunità, di utilizzare l’energia prodotta dagli impianti comuni. Tra gli obblighi, quello di rispettare le regole statutarie, di contribuire ai costi di gestione, di non porre in essere comportamenti lesivi degli interessi della CER.
Specularmente, ogni membro ha il diritto di recedere dalla comunità energetica, secondo le modalità e i termini previsti dallo statuto. In genere, è richiesto un preavviso (es. 6 mesi) e il pagamento di eventuali pendenze economiche. Il recesso comporta la perdita della qualità di membro e dei relativi diritti, fermi restando gli obblighi maturati fino a quel momento.
È importante che l’atto costitutivo e lo statuto disciplinino con chiarezza le modalità di adesione e recesso, al fine di prevenire possibili contenziosi. Inoltre, è buona prassi prevedere specifiche ipotesi di esclusione per i membri che pongano in essere comportamenti gravemente lesivi degli interessi della CER o incompatibili con il perseguimento delle finalità comuni.
Criteri di ripartizione di costi e benefici
Un aspetto cruciale nella gestione di una comunità energetica rinnovabile riguarda la ripartizione dei costi e dei benefici tra i membri. Si tratta di un tema delicato, che richiede l’adozione di criteri chiari, equi e trasparenti, al fine di prevenire possibili conflitti interni.
Per quanto riguarda i costi, occorre distinguere tra:
- costi di investimento, relativi alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria degli impianti di produzione e delle infrastrutture comuni;
- costi di gestione, inerenti all’ordinario funzionamento della CER (es. manutenzione ordinaria, assistenza tecnica, assicurazioni, oneri amministrativi).
I criteri di ripartizione dei costi devono essere predeterminati e basati su parametri oggettivi, come la quota di partecipazione alla CER o l’energia prelevata da ciascun membro. Ad esempio, i costi di investimento potrebbero essere suddivisi in proporzione alla potenza impegnata da ogni membro, mentre i costi di gestione in base ai kWh consumati.
Analogamente, i benefici generati dalla CER devono essere ripartiti secondo criteri equi e proporzionali all’apporto di ciascun membro. Tra questi benefici vi sono:
- la tariffa incentivante per l’energia condivisa, riconosciuta dal GSE;
- i proventi della vendita dell’energia eccedente immessa in rete;
- il risparmio derivante dall’autoconsumo dell’energia prodotta dagli impianti comuni;
- gli eventuali contributi pubblici (es. fondi PNRR) ottenuti dalla CER.
Anche in questo caso, i criteri di ripartizione devono essere predefiniti e basati su parametri misurabili, come l’energia condivisa o l’energia autoconsumata da ciascun membro. È possibile prevedere anche meccanismi premiali per i membri che contribuiscono maggiormente al raggiungimento degli obiettivi comuni (es. bonus per l’efficienza energetica).
In ogni caso, è fondamentale che i criteri di allocazione dei costi e dei benefici siano trasparenti e facilmente verificabili da tutti i membri. A tal fine, è buona prassi predisporre periodici rendiconti economici e report sull’andamento della CER, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei membri.
Responsabilità e tutele per i membri
La partecipazione a una comunità energetica rinnovabile comporta l’assunzione di specifiche responsabilità da parte dei membri, ma offre anche importanti tutele a salvaguardia dei loro interessi.
Sotto il profilo delle responsabilità, i membri sono tenuti a rispettare le regole di funzionamento della CER, come stabilite dall’atto costitutivo e dallo statuto. Questo implica, ad esempio, l’obbligo di contribuire ai costi comuni, di utilizzare gli impianti in modo corretto e diligente, di non porre in essere comportamenti lesivi degli interessi della comunità.
In caso di violazione di tali obblighi, lo statuto può prevedere specifiche sanzioni a carico del membro inadempiente, come la sospensione temporanea dei diritti o, nei casi più gravi, l’esclusione dalla CER.
D’altra parte, la normativa e gli atti costitutivi delle CER prevedono anche importanti tutele a favore dei membri:.
- Diritto di accesso alle informazioni sulla gestione della comunità,
- Diritto di partecipare alle decisioni strategiche attraverso gli organi assembleari
- Diritto di beneficiare degli incentivi e dei risparmi generati.
Inoltre, la legge garantisce ai membri delle CER specifiche protezioni in caso di disservizi o malfunzionamenti degli impianti comuni. Ad esempio, il GSE è tenuto a erogare la tariffa incentivante anche in caso di interruzioni non imputabili alla CER, mentre il distributore locale deve assicurare la continuità e la qualità del servizio di connessione alla rete.
Infine, è importante sottolineare che la partecipazione a una CER non comporta, di per sé, l’assunzione di responsabilità patrimoniali per le obbligazioni assunte dalla comunità. Salvo diversa previsione statutaria, infatti, i membri non rispondono delle obbligazioni della CER con il proprio patrimonio personale, ma solo con quanto conferito o sottoscritto.
Gestione delle controversie tra i membri della comunità energetica
Come in ogni organizzazione, anche all’interno di una comunità energetica possono sorgere controversie o disaccordi tra i membri, ad esempio in merito alla ripartizione dei costi, alla distribuzione dei benefici o alla gestione degli impianti condivisi.
Per prevenire e risolvere eventuali conflitti, è fondamentale adottare strumenti e procedure adeguate fin dalla fase di costituzione della comunità.
La chiave per evitare controversie risiede in una struttura organizzativa chiara e in regole di funzionamento condivise.
In caso di disaccordo tra i membri, la normativa consente di adottare diverse modalità di risoluzione delle controversie:
- Mediazione interna: lo statuto può prevedere la figura di un arbitro o di un comitato di conciliazione, incaricato di trovare soluzioni condivise tra le parti coinvolte.
- Mediazione esterna: le parti possono ricorrere a organismi di mediazione e arbitrato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 28/2010, per risolvere la controversia in tempi rapidi e a costi contenuti.
- Rimedi giurisdizionali: qualora i tentativi di mediazione non abbiano esito positivo, i membri possono ricorrere al giudice ordinario per la tutela dei propri diritti.
È consigliabile che lo statuto della comunità energetica indichi chiaramente le procedure da seguire in caso di conflitto, privilegiando soluzioni stragiudiziali che permettano di ridurre tempi e costi per i membri coinvolti.
Accesso agli incentivi e misure di sostegno economico
Uno dei principali strumenti di sostegno alle comunità energetiche rinnovabili è rappresentato dalla tariffa incentivante per l’energia condivisa. Introdotta dal D.Lgs. 199/2021 e disciplinata nel dettaglio dal recente Decreto CER (D.M. 14 febbraio 2023), questa misura riconosce alle CER un incentivo economico per ogni kWh di energia rinnovabile prodotta e condivisa tra i membri.
L’ammontare della tariffa varia in funzione della potenza dell’impianto, con un valore di base compreso tra i 60 e i 80 €/MWh. A questa componente fissa si aggiunge una parte variabile, calcolata in base al prezzo zonale orario dell’energia, fino a un massimo di 40 €/MWh.
Per accedere all’incentivo, la CER deve presentare un’apposita richiesta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici), allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Una volta ammessa, la comunità energetica potrà beneficiare della tariffa per un periodo di 20 anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente sull’energia effettivamente condivisa all’interno della CER, calcolata su base oraria attraverso appositi algoritmi definiti da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). L’energia eccedente immessa in rete, invece, è valorizzata al prezzo di mercato.
Un ulteriore sostegno è previsto per le comunità energetiche situate nei comuni con meno di 5.000 abitanti. In questi casi, è possibile ottenere un contributo a fondo perduto pari al 40% del costo dell’investimento, finanziato attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Questi incentivi si aggiungono ad altre agevolazioni fiscali già previste per la realizzazione di impianti rinnovabili.. È importante, tuttavia, sottolineare che la cumulabilità degli incentivi è soggetta a specifici limiti e condizioni stabiliti dalla normativa vigente.
Per accedere ai benefici, la comunità energetica deve presentare apposita domanda al GSE, seguendo le modalità operative definite nelle Regole Tecniche pubblicate periodicamente dallo stesso Gestore. La procedura richiede la certificazione dei flussi energetici tramite smart meter e la conformità della CER ai requisiti territoriali e tecnici previsti dalla legge.
Ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE)
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ricopre un ruolo centrale nella regolamentazione e nella gestione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) in Italia. Questo organismo pubblico è incaricato di monitorare, incentivare e supportare l’attività delle CER, assicurando il rispetto delle disposizioni normative e facilitando l’accesso alle agevolazioni economiche previste.
Il GSE svolge principalmente le seguenti funzioni:
- Gestione delle procedure di accesso agli incentivi: il GSE valuta le domande presentate dalle comunità energetiche e verifica la sussistenza dei requisiti tecnici e territoriali stabiliti dalla normativa. In particolare, certifica la quantità di energia condivisa sulla base dei dati forniti dai contatori intelligenti (smart meter) installati dai partecipanti.
- Calcolo e riconoscimento delle tariffe incentivanti: il GSE attribuisce la tariffa premio per l’energia condivisa e il corrispettivo economico stabilito dall’ARERA. Il pagamento viene effettuato sulla base delle misurazioni orarie dell’energia prodotta e autoconsumata virtualmente all’interno della comunità.
- Monitoraggio della conformità: il GSE garantisce che le comunità energetiche rispettino i limiti e i requisiti fissati dalla normativa, come la potenza massima degli impianti (1 MW), il vincolo della cabina primaria e l’uso esclusivo di fonti rinnovabili. In caso di violazioni o irregolarità, può intervenire con misure correttive o sospendere l’erogazione degli incentivi.
- Supporto tecnico e informativo: il GSE fornisce strumenti e linee guida per agevolare la costituzione e il funzionamento delle comunità energetiche. Tra questi rientrano:
- Le Regole Tecniche, che definiscono nel dettaglio le modalità operative per l’accesso agli incentivi;
- Il portale informatico GSE, attraverso cui le CER possono presentare le richieste di riconoscimento e monitorare lo stato delle proprie pratiche.
Per accedere ai benefici economici previsti, le comunità energetiche devono seguire una procedura ben definita. In particolare:
- Registrazione al portale GSE: la CER deve creare un profilo dedicato e fornire la documentazione richiesta per dimostrare il rispetto dei requisiti normativi.
- Presentazione della domanda di accesso agli incentivi: la richiesta deve includere informazioni dettagliate sugli impianti di produzione, i membri della comunità e i dati di misura forniti dagli smart meter.
- Verifica e riconoscimento da parte del GSE: l’organismo esamina la documentazione e, in caso di esito positivo, procede con il riconoscimento ufficiale della CER e l’erogazione delle tariffe incentivanti.
Il sistema predisposto dal GSE rappresenta, quindi, un elemento chiave per il funzionamento delle comunità energetiche, garantendo la trasparenza e l’efficienza delle procedure di incentivazione. Al contempo, il monitoraggio continuo effettuato dal Gestore assicura il rispetto delle finalità stabilite dalla normativa, promuovendo un modello energetico più sostenibile e partecipativo.
Affidati allo studio de Bonis per la costituzione della tua comunità energetica
La costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile richiede non solo competenze tecniche, ma anche una profonda conoscenza del quadro normativo e degli adempimenti burocratici previsti. Affidarsi a un professionista esperto in diritto amministrativo ed energia è fondamentale per garantire la conformità della CER alla legge, l’accesso agli incentivi e la risoluzione tempestiva di eventuali problematiche.
L’avvocato Andrea de Bonis, con anni di esperienza nel diritto dell’energia e nella consulenza a enti pubblici e privati, ti offre:
- Supporto nella costituzione della CER, dalla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto alla scelta della forma giuridica più idonea;
- Assistenza nella gestione delle pratiche GSE, per accedere alle tariffe incentivanti e ai contributi previsti dal PNRR;
- Consulenza legale personalizzata, per affrontare questioni organizzative, contrattuali e di governance;
- Soluzioni per la gestione delle controversie, garantendo un funzionamento stabile e collaborativo della comunità.
Andrea de Bonis
Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.