Diritto all’oblio: tutela della riservatezza e deindicizzazione
18 Maggio 2023 Tempo di lettura: 4 minuti

Con ordinanza n. 2893 del 31 gennaio 2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di tutela della riservatezza e del diritto all’oblio con particolare riferimento alla deindicizzazione degli articoli dai normali motori di ricerca.

Definizione di deindicizzazione

Per «deindicizzazione» (c.d. delisting) si intende un’operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto: la deindicizzazione non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel contenuto si trova (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 novembre 2022, n. 34658).

Bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto all’informazione

Il diritto di ogni persona all’oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all’identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all’informazione. Qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la deindicizzazione dell’articolo dal motore ricerca.

Giurisprudenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha precisato che il diritto all’oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, ma va bilanciato con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147).

Il caso degli archivi storici online

Il caso esaminato riguarda l’archivio storico online di un quotidiano e la legittima aspirazione delle persone coinvolte in fatti passati a non vedersi consegnati al ricordo collettivo, soprattutto quando l’esito finale del processo penale li abbia visti scagionati e assolti.

La soluzione proposta dalla Corte

La Suprema Corte ritiene che l’equo contemperamento dei diritti in conflitto non possa essere raggiunto attraverso la cancellazione degli articoli dall’archivio online, né attraverso la manipolazione del testo. La soluzione proposta è:

  1. Deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca esterni
  2. Apposizione di una nota informativa sull’esito finale della vicenda giudiziaria, su richiesta dell’interessato

La Corte afferma: “Non è così per la richiesta di aggiornamento mediante la mera apposizione agli articoli, su istanza dell’interessato, di una nota informativa volta a dar conto del successivo esito dei procedimenti giudiziari con l’assoluzione degli interessati e il risarcimento del danno per ingiusta detenzione. In tal modo l’identità dell’articolo, che in sé e per sé rimane intonso, è adeguatamente preservata a fini di ricerca storico-documentaristica, ma al contempo vengono rispettati i fondamentali principi di minimizzazione ed esattezza sopra illustrati.”

Principio di contestualizzazione e aggiornamento dell’informazione

La Corte sottolinea: “Non si richiede infatti al gestore dell’archivio di attivarsi in via generale per l’aggiornamento delle informazioni alla luce degli sviluppi giudiziari successivi, che genererebbe effettivamente costi ingenti e insostenibili, incompatibili con la persistente economicità degli archivi, ma solo di corrispondere senza ritardo a puntuali e specifiche richieste degli interessati, documentalmente suffragate, non solo con la deindicizzazione ma anche con l’apposizione di una breve nota informativa sull’esito finale della vicenda giudiziaria, in calce o a margine della pagina ove figura l’articolo.”

Principio di diritto enunciato

La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all’oblio, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell’archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell’assoluzione dell’imputato, purché:

  1. A richiesta dell’interessato, l’articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l’archivio storico del quotidiano
  2. A richiesta documentata dell’interessato, all’articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell’esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato

In tal modo contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale.”

Andrea de Bonis

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.

Banner CDPA