Superlega: Uefa e Fifa violano il diritto europeo
27 Dicembre 2023 Tempo di lettura: 5 minuti

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che le norme della FIFA e della UEFA sull’approvazione preventiva delle competizioni calcistiche internazionali interclub e le relative sanzioni violano il diritto europeo della concorrenza. Questa sentenza, emessa il 21 dicembre 2023, potrebbe avere significative implicazioni per l’organizzazione del calcio europeo e internazionale.

Contesto e parti coinvolte

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) è un’associazione di diritto svizzero i cui obiettivi comprendono l’elaborazione di regolamenti che disciplinano il gioco del calcio, il controllo del calcio a livello mondiale, nonché l’organizzazione di proprie competizioni internazionali.

La FIFA è composta da federazioni calcistiche nazionali che sono membri di sei confederazioni continentali riconosciute – tra cui l’Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA), un’associazione di diritto svizzero la cui missione consiste nel monitorare e controllare lo sviluppo di ogni tipo di calcio in Europa.

La FIFA e la UEFA hanno il potere di approvare lo svolgimento di competizioni calcistiche professionistiche internazionali, comprese le competizioni tra club calcistici affiliati a una federazione nazionale (“competizioni calcistiche interclub”). Esse possono anche organizzare tali competizioni e sfruttarne i diritti.

La Superlega e la reazione di FIFA e UEFA

European Superleague Company SL (“ESLC”) è una società di diritto spagnolo costituita su iniziativa di alcune società calcistiche professionistiche con l’obiettivo di organizzare una nuova competizione calcistica europea interclub nota come “Super League”.

In seguito all’annuncio della creazione della Super League, il 21 gennaio 2021 la FIFA e l’UEFA hanno emesso una dichiarazione congiunta in cui si rifiutavano di riconoscere la nuova competizione e avvertivano che qualsiasi giocatore o club che vi avesse preso parte sarebbe stato espulso dalle competizioni organizzate dalla FIFA e dall’UEFA.

Azione legale e rinvio pregiudiziale

L’ESLC ha intentato un’azione legale presso il Juzgado de lo Mercantil no 17 de Madrid, chiedendo di dichiarare che tali annunci e il comportamento di FIFA e UEFA fossero illegali e dannosi.

Il Tribunale ha ritenuto che la FIFA e la UEFA detengano un monopolio o, almeno, una posizione dominante nel mercato dell’organizzazione e della commercializzazione delle competizioni calcistiche internazionali interclub.

La sentenza della Corte di giustizia

Con la sua sentenza del 21 dicembre 2023, resa nella causa C 333/21, la Corte di giustizia ha affermato che le norme della FIFA e della UEFA possono essere considerate come un abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, nonché un accordo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

La Corte osserva che:

  1. La pratica dello sport, in quanto attività economica, è soggetta alle disposizioni del diritto dell’Unione.
  2. La FIFA e la UEFA devono essere qualificate come “imprese” ai fini del diritto della concorrenza dell’UE.
  3. Le norme sull’approvazione preventiva delle competizioni e le sanzioni, in assenza di criteri trasparenti e non discriminatori, costituiscono un abuso di posizione dominante.
  4. Queste norme possono impedire la concorrenza tra le società calcistiche e limitare la commercializzazione dei diritti delle partite.

La Corte afferma che le caratteristiche specifiche del calcio professionistico, tra cui la sua notevole importanza sociale e culturale e il fatto che esso generi un grande interesse mediatico, unitamente al fatto che esso si basi sull’apertura e sul merito sportivo, consentono di ritenere legittimo assoggettare l’organizzazione e lo svolgimento delle competizioni internazionali di calcio professionistico a regole comuni volte a garantire l’omogeneità di tali competizioni, le pari opportunità e il merito.

Tuttavia, ciò non consente di considerare legittima l’adozione o l’attuazione di norme e sanzioni, in assenza di un quadro di criteri sostanziali e di norme procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l’obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità. Le sanzioni devono essere determinate secondo il principio di proporzionalità, alla luce, tra l’altro, della natura, della durata e della gravità dell’infrazione riscontrata.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 101 TFUE a tali norme, la Corte osserva che, sebbene le ragioni dichiarate per l’adozione di norme sull’approvazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub possano includere il perseguimento di obiettivi legittimi, esse conferiscono alla FIFA e all’UEFA il potere di autorizzare, controllare e stabilire le condizioni di accesso al mercato interessato per qualsiasi impresa potenzialmente concorrente, e quindi di determinare sia il grado di concorrenza che può esistere su quel mercato sia le condizioni in cui tale concorrenza potenziale può essere esercitata.

Le regole poste da FIFA e UEFA hanno lo scopo di riservare a tali entità l’organizzazione di qualsiasi competizione, con il rischio di eliminare qualsiasi concorrenza da parte di imprese terze, il che significa che tale comportamento costituisce un abuso di posizione dominante vietato dall’articolo 102 TFUE, non giustificato, inoltre, da necessità tecniche e commerciali.

La Corte ritiene che le norme in materia di autorizzazione preventiva, partecipazione e sanzioni costituiscano un ostacolo alla libera prestazione dei servizi sancita dall’articolo 56 del TFUE. Consentendo alla FIFA e all’UEFA di esercitare un controllo discrezionale sulla possibilità per qualsiasi impresa terza di organizzare e commercializzare competizioni calcistiche interclub sul territorio dell’Unione, sulla possibilità per qualsiasi club calcistico professionistico di partecipare a tali competizioni nonché, a titolo di corollario, sulla possibilità per qualsiasi altra impresa di fornire servizi connessi all’organizzazione o alla commercializzazione di tali competizioni, tali norme tendono non solo a ostacolare o a rendere meno attraenti le varie attività economiche interessate, ma a impedirle del tutto, limitando l’accesso a qualsiasi nuovo arrivato.

Inoltre, l’assenza di un quadro normativo che contenga criteri oggettivi e non discriminatori noti in anticipo non consente di ritenere che la loro adozione sia giustificata da un obiettivo legittimo di interesse pubblico.

Questa sentenza della Corte di giustizia apre potenzialmente la strada a significativi cambiamenti nell’organizzazione e nella governance del calcio europeo e internazionale.

Andrea de Bonis

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.

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