
Con la sentenza n. 1985 dell’11 marzo 2025, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di soccorso istruttorio e di corretta partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). In particolare, i giudici amministrativi confermano la natura perentoria del termine assegnato per l’integrazione documentale e riaffermano l’importanza del principio di fiducia quale architrave del nuovo sistema normativo.
Sommario
- 1 1. Il fatto: esclusione per mancata integrazione della cauzione provvisoria
- 2 2. Il soccorso istruttorio come strumento di collaborazione, non di sanatoria automatica
- 3 3. Il principio della fiducia: pilastro del nuovo Codice
- 4 4. Conseguenze della negligenza: esclusione legittima e doverosa
- 5 5. Conclusioni
1. Il fatto: esclusione per mancata integrazione della cauzione provvisoria
Il caso oggetto della decisione trae origine dall’omessa produzione, nei termini assegnati, della documentazione attestante l’integrazione della cauzione provvisoria da parte di un operatore economico. L’amministrazione, rilevata l’inutile decorrenza del termine, ha disposto l’esclusione dalla procedura. Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità di tale provvedimento, richiamando consolidati precedenti giurisprudenziali secondo cui il termine fissato a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio ha natura perentoria (Cons. Stato, sez. V, nn. 3667/2016, 4849/2015, 2504/2015), e la sua inosservanza comporta inevitabilmente l’espulsione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2014).
2. Il soccorso istruttorio come strumento di collaborazione, non di sanatoria automatica
La disciplina del soccorso istruttorio, ora codificata all’art. 101 del nuovo Codice, è espressione di un equilibrio delicato: da un lato, si vuole garantire la massima partecipazione; dall’altro, si intende evitare che l’istituto si trasformi in un meccanismo dilatorio o addirittura premiale per comportamenti negligenti. La sentenza in commento sottolinea come l’operatore economico sia tenuto a un dovere rafforzato di collaborazione, chiarezza e tempestività, nella consapevolezza che ogni inadempienza compromette non solo il proprio interesse, ma anche l’efficienza della procedura e la par condicio tra i concorrenti.
3. Il principio della fiducia: pilastro del nuovo Codice
Uno degli elementi più innovativi del D.Lgs. 36/2023 è senza dubbio il principio della fiducia, sancito dall’art. 2 e richiamato anche nella Relazione illustrativa dell’art. 101. Esso si fonda sulla leale collaborazione tra amministrazione e operatori economici, all’insegna della responsabilità reciproca, della buona fede e della correttezza. In tale contesto, il soccorso istruttorio non rappresenta una sanatoria automatica né un diritto incondizionato all’integrazione documentale, ma piuttosto una modalità di dialogo trasparente e ordinato, funzionale all’effettivo completamento dell’istruttoria.
4. Conseguenze della negligenza: esclusione legittima e doverosa
Il Consiglio di Stato ha altresì chiarito che, una volta attivato il soccorso istruttorio, la mancata risposta nel termine previsto giustifica l’esclusione, senza che sia necessario motivare ulteriormente il provvedimento, in quanto è sufficiente il richiamo alla scadenza non rispettata. L’inerzia del concorrente si configura come violazione dei doveri di correttezza e diligenza, e comporta un ostacolo oggettivo al buon andamento della gara. Anche da questo deriva la legittimità di una sanzione espulsiva immediata e non mitigabile. E’ stato ribadito il principio per cui in caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione o integrazione della cauzione provvisoria il concorrente è escluso dalla gara (Consiglio di Stato sez. V, 27 agosto 2024, n. 7256).
5. Conclusioni
La sentenza n. 1985/2025 conferma la direzione tracciata dal nuovo Codice: un sistema orientato alla fiducia, ma non alla tolleranza verso comportamenti omissivi. Il soccorso istruttorio resta uno strumento prezioso, ma la sua efficacia è subordinata alla collaborazione attiva dell’operatore economico. Solo chi dimostra serietà, attenzione e rispetto delle regole può legittimamente aspirare alla partecipazione e all’aggiudicazione nei contratti pubblici. La certezza e la tempestività delle procedure restano un interesse primario dell’amministrazione e della collettività.
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Andrea de Bonis
Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.