
Sommario
- 1 Principio consolidato sulla procedura abilitativa semplificata
- 2 Effetti del decorso del termine di legge
- 3 Conferma della Corte costituzionale
- 4 Applicazione al caso concreto
- 5 Verifiche istruttorie e decadenza del potere interdittivo
- 6 Requisiti e legittimazione
- 7 Prevalenza della normativa successiva
Principio consolidato sulla procedura abilitativa semplificata
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 130 del 4 gennaio 2023, ha ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa. La procedura abilitativa semplificata, prevista dall’art. 6 del D.L.vo 3 marzo 2011, n. 28 per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, è ascrivibile al genus della DIA, ora SCIA. Di conseguenza, va qualificata come atto soggettivamente ed oggettivamente privato.
Effetti del decorso del termine di legge
Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, non si verifica il perfezionamento di una fattispecie legale tipica equivalente a un provvedimento di accoglimento, come avviene nel caso del silenzio assenso. Piuttosto, si determina l’effetto di rendere lecita una determinata attività privata, secondo il meccanismo proprio della SCIA. Questa distinzione riflette la diversa natura dei due istituti: il silenzio assenso risponde a una ratio di semplificazione amministrativa, mentre la SCIA mira a una vera e propria liberalizzazione, sottraendo l’attività privata al regime di controllo preventivo.
Conferma della Corte costituzionale
La Corte costituzionale, con sentenza n. 45 del 2019, ha confermato questa interpretazione. Ha sottolineato che la scelta del legislatore è orientata alla liberalizzazione dell’attività oggetto di segnalazione. La fase amministrativa che segue costituisce una parentesi importante ma delimitata nei modi e nei tempi. Un’estensione temporale dei poteri di verifica, con modalità indeterminate, contrasterebbe con l’intenzione del legislatore di escludere questo istituto dall’area amministrativa tradizionale.
Applicazione al caso concreto
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, trascorsi i 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione asseverata senza notifica di ordine contrario da parte del Comune, l’attività di costruzione dell’impianto doveva intendersi definitivamente assentita. Non è valido invocare il principio secondo cui il titolo abilitativo tacito si forma solo in presenza di tutti i presupposti necessari. Questo principio, infatti, si riferisce al diverso istituto del silenzio assenso e non è applicabile al caso in questione.
Verifiche istruttorie e decadenza del potere interdittivo
Le condizioni che il TAR ha ritenuto insussistenti dovevano essere oggetto delle verifiche istruttorie che il Comune era tenuto a compiere nel termine di trenta giorni previsto dalla legge. La mancata verifica entro questo termine comporta la decadenza del potere interdittivo, rendendo lecita l’attività privata.
Requisiti e legittimazione
La legge indica puntualmente i soggetti legittimati a presentare la dichiarazione asseverata, includendo il proprietario dell’immobile o chi ne abbia la disponibilità. Il Comune è tenuto ad accertare specificamente anche queste condizioni di legittimazione nel termine decadenziale, pena il perfezionamento della fattispecie legittimante l’intervento.
Prevalenza della normativa successiva
Non è valido opporre che la mancanza della disponibilità delle aree sarebbe ostativa al ricorso alla DIA, come previsto dalle Linee guida ministeriali del 2010. Il D.L.vo 3 marzo 2011, n. 28, essendo temporalmente successivo, prevale su queste linee guida. La disponibilità delle aree è ora considerata un elemento costitutivo della fattispecie, da accertare nel termine decadenziale di trenta giorni, e non più una condizione di ammissibilità accertabile in ogni momento.
Andrea de Bonis
Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.
