Responsabilità del direttore dei lavori: compiti e limiti
28 Ottobre 2022 Tempo di lettura: 2 minuti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30658 del 18 ottobre 2022, ha ribadito i principi fondamentali riguardanti la responsabilità del direttore dei lavori. Il ruolo di questa figura professionale non implica una verifica continua di tutte le minute operazioni lavorative, ma piuttosto una vigilanza diligente sull’andamento e le modalità dei lavori.

Limiti della responsabilità

Un aspetto cruciale della responsabilità del direttore dei lavori riguarda i suoi limiti. La Cassazione ha escluso la responsabilità per “profili marginali dell’esecuzione dell’opera”. Questo principio, già affermato in precedenti sentenze (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2014, n. 20557; Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448), delimita l’ambito di responsabilità del professionista.

Natura dell’obbligazione del direttore dei lavori

La responsabilità del direttore dei lavori si inquadra nell’ambito di un’obbligazione di mezzi e non di risultati. Tuttavia, data la natura tecnica del suo intervento, il direttore dei lavori deve impiegare le proprie competenze per assicurare il risultato atteso dal committente. Il suo operato va valutato non secondo il criterio della normale diligenza, ma in base alla “diligenza concreta” richiesta dalle specifiche circostanze.

Obblighi specifici del direttore dei lavori

Gli obblighi che definiscono la responsabilità del direttore dei lavori includono:

  1. L’accertamento della conformità dell’opera al progetto e alle regole tecniche.
  2. L’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici per garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.
  3. La vigilanza e l’impartizione di opportune disposizioni all’appaltatore.
  4. Il controllo dell’ottemperanza da parte dell’appaltatore e la comunicazione al committente.

L’alta sorveglianza delle opere

Un aspetto fondamentale della responsabilità del direttore dei lavori è l’alta sorveglianza delle opere. Questo compito, pur non richiedendo una presenza continua in cantiere, comporta:

  • Il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi.
  • La verifica, attraverso visite periodiche e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, dell’osservanza delle regole dell’arte.
  • Il controllo della corrispondenza dei materiali impiegati.

Conclusioni

La responsabilità del direttore dei lavori è un tema complesso che richiede un equilibrio tra doveri di vigilanza e limiti pratici dell’intervento. La giurisprudenza recente ha chiarito che, pur essendo una figura chiave nel processo costruttivo, il direttore dei lavori non può essere ritenuto responsabile per ogni minimo dettaglio dell’esecuzione. La sua responsabilità si concentra sulla corretta supervisione generale e sull’assicurazione che l’opera sia realizzata secondo gli standard progettuali e tecnici previsti.

Andrea de Bonis

Avvocato amministrativista, patrocinante in Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Laureato con Masters alla Lumsa, esperto in appalti e contratti pubblici. Partner di 24 Avvocati e relatore universitario, pubblico articoli specialistici con un linguaggio chiaro e accessibile, rendendo il diritto comprensibile a tutti.

Banner CDPA